Lieve entità e traffico di stupefacenti: i chiarimenti della Cassazione
La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale in materia di stupefacenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili per l’applicazione della fattispecie attenuata, focalizzandosi sul peso della sostanza e sul numero di dosi ricavabili. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per la detenzione di un ingente quantitativo di sostanze sintetiche, il quale ha tentato invano di ottenere una riduzione della pena invocando la natura minore dell’attività illecita.
La nozione di lieve entità nel piccolo spaccio
Il concetto di lieve entità, previsto dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, è riservato a condotte che, per mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché per la qualità e quantità delle sostanze, presentino un’offensività ridotta. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale attenuante non possa essere applicata quando anche uno solo di questi parametri risulti di significativa gravità. Nel caso di specie, la difesa ha cercato di contestare la mancata derubricazione del reato, ma la Corte ha evidenziato come la condotta non potesse in alcun modo rientrare nel perimetro del cosiddetto piccolo spaccio.
Il peso della sostanza come limite alla lieve entità
Il dato ponderale è spesso l’elemento decisivo per escludere la configurabilità del fatto lieve. Quando il quantitativo di droga sequestrata supera ampiamente le necessità di un consumo immediato o di una distribuzione minima, la presunzione di una struttura organizzativa o di una pericolosità sociale maggiore diventa prevalente. La detenzione di oltre due chilogrammi di sostanza stupefacente non può essere considerata un episodio isolato o di scarsa rilevanza, poiché indica l’inserimento del soggetto in un circuito di traffico ben più ampio e strutturato.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dai giudici di legittimità si fondano sulla manifesta infondatezza del ricorso e sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione da parte della Corte d’Appello. I giudici hanno rimarcato che il possesso di 2,250 kg di anfetamina, pari a circa 2430 dosi medie singole, unito a un elevato grado di purezza, costituisce un dato oggettivo incompatibile con la nozione di lieve entità. La sentenza impugnata è stata ritenuta logica e coerente, in quanto ha correttamente evidenziato che tali circostanze escludono la natura minima dell’attività di spaccio. Inoltre, il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché si limitava a reiterare censure già ampiamente discusse e respinte nei gradi precedenti, senza offrire nuovi spunti critici o confrontarsi realmente con le ragioni della decisione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte confermano la linea dura contro il traffico di sostanze sintetiche di rilevante entità. Il rigetto del ricorso comporta non solo la conferma della pena detentiva, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che il beneficio della lieve entità non è un automatismo, ma richiede una prova rigorosa della minima offensività della condotta, che viene sistematicamente esclusa in presenza di quantitativi di droga pronti a immettere sul mercato migliaia di dosi singole.
Quando un reato di droga non può essere considerato di lieve entità?
Il reato non è considerato di lieve entità quando il quantitativo di sostanza e il numero di dosi medie ricavabili superano i limiti del piccolo spaccio.
Cosa si intende per dato ponderale in un processo per stupefacenti?
Si riferisce al peso netto della sostanza sequestrata, che i giudici utilizzano per valutare l’offensività della condotta e la gravità del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
L’inammissibilità comporta la conferma della condanna precedente e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45271 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45271 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 dicembre 2020 di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma 1’11 giugno 2020.
Rilevato che il motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già formulata, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza in impugnata e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di Appello ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta ( kg. 2,250 di sostanza stupefacente del tipo anfetamina pari a 2430 singole dosi medie) e il grado di purezza e ha ritenuto, in maniera non illogica, che tali circostanze fossero incompatibili con la nozione del fatto di lieve entità tipica del piccolo spaccio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese Processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023