Lieve entità e spaccio di cocaina: i criteri della Cassazione
La configurabilità della lieve entità nel reato di spaccio di stupefacenti rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini di questa attenuante, confermando che la continuità delle cessioni e l’entità dei profitti escludono il beneficio di legge.
L’analisi dei fatti
Un imputato ricorreva contro la sentenza d’appello che negava la natura lieve della sua attività di spaccio. Le indagini avevano documentato almeno 50 rifornimenti di cocaina, con dosi variabili tra i 5 e i 10 grammi per singola cessione. Un dato particolarmente rilevante riguardava un singolo cliente, che in un solo anno aveva accumulato un debito di ben 7.000 euro verso lo spacciatore.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la genericità dei motivi addotti dalla difesa non poteva superare la solidità degli indici fattuali raccolti. La frequenza delle vendite e il volume d’affari generato sono incompatibili con una gestione minore o occasionale del traffico di droga.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’analisi complessiva della condotta. La lieve entità non può essere riconosciuta quando gli indici fattuali dimostrano una professionalità nel reato. Nel caso di specie, la quantità di cocaina ceduta (fino a 10 grammi per volta) e la reiterazione sistematica (50 episodi documentati) indicano una capacità operativa che eccede i limiti del piccolo spaccio. Inoltre, l’accumulo di un debito di 7.000 euro da parte di un solo acquirente testimonia un giro d’affari rilevante e una stabilità del rapporto di fornitura che mal si concilia con l’ipotesi attenuata prevista dall’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per l’applicazione della lieve entità occorre una valutazione globale che tenga conto non solo del dato ponderale, ma anche delle modalità dell’azione e della personalità del reo. La condanna al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, sottolinea la severità con cui viene trattato un ricorso ritenuto manifestamente infondato. Questa decisione funge da monito sulla necessità di prove concrete e specifiche per contestare la gravità di un reato di spaccio in sede di legittimità.
Quando viene esclusa la lieve entità nello spaccio?
Viene esclusa quando la frequenza delle cessioni, la quantità di droga e il volume d’affari indicano un’attività strutturata e non occasionale.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Il debito di un cliente influisce sulla gravità del reato?
Sì, un debito elevato maturato da un acquirente è un indice di un’attività di spaccio continuativa e redditizia, incompatibile con la lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44119 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente propo riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 dell rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per vol accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti la ipotesi lieve;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023