Lieve entità: quando lo spaccio non è tenue
La lieve entità nel reato di spaccio di stupefacenti è un istituto giuridico che permette di mitigare la pena in presenza di fatti di ridotta gravità. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 39662/2023, ha ribadito criteri rigorosi per la sua applicazione. Non basta che la condotta sia isolata; occorre una valutazione complessiva che escluda una reale pericolosità sociale e una struttura organizzativa alle spalle del reo.
Lieve entità e criteri di valutazione
La giurisprudenza consolidata richiede l’esame congiunto di più parametri. Tra questi figurano il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi impiegati, le modalità dell’azione e le circostanze del fatto. Un elemento fondamentale è il cosiddetto indice assorbente: se uno solo di questi fattori è di gravità tale da superare la soglia della tenuità, l’attenuante viene automaticamente esclusa.
Il ruolo del dato ponderale
Il peso della droga, o meglio del principio attivo in essa contenuto, gioca un ruolo decisivo. Nel caso trattato, la presenza di 37 grammi di principio attivo di cocaina è stata considerata incompatibile con un’offesa di scarso rilievo.
Il caso: 37 grammi di cocaina e rete di spaccio
L’imputato era stato coinvolto in un’attività di spaccio che andava oltre la semplice cessione occasionale. Oltre alla quantità non trascurabile di stupefacente, i giudici hanno rilevato l’inserimento del soggetto in una rete di spaccio collaudata. Questo inserimento dimostra una professionalità e una continuità nel reato che mal si conciliano con l’ipotesi del fatto lieve.
Analisi della lieve entità nel caso concreto
La difesa ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo una valutazione errata dei fatti. La Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile, definendo le censure come generiche. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta poiché ha applicato i principi delle Sezioni Unite, bilanciando correttamente la quantità della droga con le modalità operative del reo.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito che la lieve entità non è un automatismo. La decisione si fonda sul principio dell’indice assorbente. Se la quantità di droga o le modalità di spaccio superano una certa soglia di gravità, il fatto non può essere considerato lieve. Nel caso in esame, 37 grammi di principio attivo rappresentano un quantitativo significativo. Inoltre, l’inserimento del soggetto in una rete di spaccio strutturata dimostra una pericolosità sociale incompatibile con il beneficio previsto dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce la linea dura della giurisprudenza contro il traffico organizzato. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche un aggravio economico per il ricorrente. La condanna al pagamento di 3000 euro alla Cassa delle Ammende sottolinea la natura pretestuosa di impugnazioni che ignorano principi di diritto ormai consolidati. Per chi opera nel settore legale, emerge chiaramente la necessità di valutare con estremo rigorore la sussistenza dei presupposti per la lieve entità prima di procedere con un ricorso in Cassazione.
Quali parametri definiscono la lieve entità nel reato di spaccio?
La valutazione si basa su dati qualitativi e quantitativi della sostanza, oltre ai mezzi e alle modalità dell’azione criminosa.
Può un solo elemento escludere l’ipotesi della lieve entità?
Sì, se un singolo indice risulta particolarmente grave, esso può assorbire negativamente ogni altra considerazione favorevole al reo.
Cosa comporta l’inserimento in una rete di spaccio collaudata?
Tale circostanza è considerata incompatibile con la fattispecie attenuata poiché indica una struttura organizzativa non occasionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39662 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclus l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secon cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità ; circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 37 di principio attivo di cocain modalità dello spaccio della droga e l’inserimento in una rete di spaccio collaudata sono stat ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R 309/90;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 18 settembre 2023
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