Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5658 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 28/4/2025 la Corte di appello di Catanzaro in riforma della sentenza emessa in data 14.11.2024 dal Gup del Tribunale di Castrovillari, assolveva COGNOME NOME dal reato contestato al capo 32) e confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (100 gr di marijuana) di cui al capo 33) rideterminava la pena in anni 1 mesi quattro di reclusione ed euro 5.033,00 di multa.
Rilevato che i due motivi di ricorso proposti, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, cod.proc.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato i dato ponderale della sostanza stupefacente ( 100 gr di marijuana da cui erano ricavabili 530 dosi medie singole) e le complessive circostanze e modalità dell’azione (dalle quali si evinceva la diffusività della sostanza stupefacente e non occasionalità della condotta) quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e diffusività dell’attività illecita, desti a soddisfare un numero indeterminato di consumatori; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato -quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). La Corte di appello, inoltre, ha evidenziato come il diverso trattamento sanzionatorio determinato rispetto al coimputato giudicato in separato procedimento fosse giustificato dal fatto che le risultanze processuali comprovavano che l’attuale ricorrente, essendo inserito in un’ampia rete di spaccio esistente sul territorio di Castrovillari, potesse disporre di stabili canali approvvigionamento di sostanza stupefacente. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità, alla luce del principio secondo cui non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez.3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 – 01)
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 30/01/2026