Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51045 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
(motivazione semplificata)
sul ricorso proposto da
Laneve NOMENOME NOME il DATA_NASCITA a Monopoli
avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d’appello di GLYPH Bari, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l’odierno ricorrente responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di quattro panetti di hashish per complessivi 382,5 grammi da cui erano ricavabili 1138 dosi, condannandolo alle pene di legge e negando la riconducibilità del fatto all’ipotesi
lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in considerazione del rilevante quantitativo complessivo della sostanza stupefacente e del numero elevato di dosi ricavabili da immettere in commercio, emblematico di una elevata offensività della condotta.
Il difensore dell’imputato, con un unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sussunzione del reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
L’unico motivo di ricorso, laddove si ripropone la tesi, già invocata e motivatamente disattesa dalla Corte distrettuale, della riconducibilità all’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 del contestato episodio di detenzione a fini di cessione contestato, risulta manifestamente infondato e addirittura sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggono.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli alt parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il peso complessivo dello stupefacente sequestrato e pacificamente destiNOME allo spaccio, la suddivisione dello stesso in quattro panetti di hashish e il numero ingente di dosi ricavabili (ben 1138) impediva la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I dati qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e le modalità della condotta (occultamento della sostanza nel vano motore dell’autovettura guidata dall’imputato) non consentivano di ritenere la minima offensività della condotta delittuosa.
Orbene, preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici di merito sulla posizione dell’imputato, il quale si limita prospettare sostanzialmente una non consentita rivisitazione da parte della Cassazione degli elementi fattuali posti a fondamento delle pregresse e conformi decisioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila eu alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023