Lieve entità e droga: il peso del denaro ingiustificato
La qualificazione di un reato come fatto di lieve entità rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la disponibilità di somme di denaro non giustificate possa precludere l’accesso a questo regime sanzionatorio più favorevole.
Il caso oggetto di esame
La vicenda riguarda un soggetto condannato nei gradi di merito per la coltivazione di piantine di marijuana. L’imputato ha proposto ricorso lamentando sia la propria responsabilità penale, sia il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi che avrebbero potuto ricondurre l’attività a una dimensione meno offensiva.
La decisione sulla lieve entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente l’impianto accusatorio. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In particolare, è stata sottolineata la coerenza logica della sentenza impugnata nel negare l’attenuante richiesta.
Il ruolo del denaro contante
Un punto centrale della decisione riguarda il ritrovamento di una somma pari a 7.000 euro nella disponibilità dell’imputato. La mancata giustificazione circa la lecita provenienza di tale importo è stata considerata un indicatore inequivocabile di un’attività illecita strutturata. Tale disponibilità finanziaria è stata giudicata logicamente incompatibile con la nozione di lieve entità, che presuppone invece una condotta di minima portata offensiva e scarsi mezzi economici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla genericità dei motivi di ricorso e sulla loro natura ripetitiva. La Corte ha evidenziato che, quando i giudici di merito forniscono una spiegazione lineare e priva di fratture logiche, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi a tali valutazioni. Il possesso di una somma rilevante di denaro, unito alla coltivazione di stupefacenti, configura un quadro indiziario che esclude la minima offensività del fatto, rendendo corretta l’applicazione della pena ordinaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per ottenere il riconoscimento della lieve entità non è sufficiente analizzare solo la quantità di sostanza o il numero di piante. È necessario che l’intero contesto dell’azione, inclusi gli aspetti patrimoniali, sia coerente con un episodio di ridotto allarme sociale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, a conferma del rigore interpretativo della Suprema Corte su queste tematiche.
Perché il possesso di denaro contante influisce sulla lieve entità?
Il possesso di somme rilevanti e ingiustificate suggerisce un’attività di spaccio organizzata e redditizia, che è incompatibile con la natura occasionale o minima richiesta per l’attenuante.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non assolve alla funzione di critica specifica verso la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già decise.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51363 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25611/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo (attinenti alla responsabilità per il reato di coltivazione di piantine di marijuana) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3-4);
Ritenuto parimenti che il secondo motivo che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca il ritrovamento di euro 7000, di cui l’imputato non ha saputo giustificare la lecita provenienza, incompatibile con il riconoscimento della “fattispecie lieve” (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023