Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9054 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9054 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 27/02/2026 R.G.N. 39714/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Torino
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato, lamentando con un unico motivo, violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla disciplina del reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, già in grado di appello, aveva invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) – prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicchØ la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02).
La doglianza Ł manifestamente infondata.
Si Ł ancora ritenuto che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdano la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, ove costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identità dell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, Ł stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni). (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El, Rv. 284666 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale unicità alla luce del fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesime sostanze, ma contestate, l’una, come posta in essere in strada e in prossimità di una scuola (6 dosi di crack e 7 di hashish , occultate negli slip ), mentre l’altra, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dell’imputato, ove altro stupefacente (52 dosi di crack ) veniva rinvenuto occultato in una lattina.
Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME DI COGNOME