Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49272 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49272 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALE nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 9 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. con riferimento alla pena dell’ergastolo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del 13 gennaio 2016.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 176 cod. pen., 3, 24, 27, 111 e 117, comma 1, Cost., 6, 7, 13 e 14 CEDU, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, agli atti, sussistevano tutti gli elementi utili all’accoglimento dell’istanza.
In particolare, era emerso come fosse stato superato il limite temporale di espiazione della pena e come il comportamento del condannato fosse stato tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Era emerso, inoltre, che la parte civile nel c.d. procedimento S. Barbara si fosse ritirata, in quanto non aveva condiviso la ricostruzione accusatoria, e che il condannato versasse in condizioni economiche disagiate, circostanza che lo aveva indotto a manifestare la sua disponibilità a effettuare lavori socialmente utili verso associazioni di volontariato, quale forma di emenda sociale.
Nel ricorso, poi, si evidenzia la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, pur avendo qualificato come confortanti le risultanze dell’osservazione penitenziaria, ha rigettato la richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza, infine, avrebbe omesso di accertare che non vi era pericolo di ripristino di contatti del condannato con la criminalità organizzata, considerando che lo stesso non era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., che aveva mantenuto contatti solo con i familiari più stretti, non coinvolti in alcun procedimento, che non aveva intrattenuto alcuna relazione, anche solo epistolare o telefonica, con soggetti coinvolti in dinamiche associative (anche considerando che molti dei condannati per il sodalizio erano diventati collaboratori di giustizia o dissociati) e che il medesimo Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 17 maggio 2018, aveva accertato il requisito dell’inesigibilità di un’utile collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen.
GLYPH
Tà’
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico d ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinannentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 277886).
Il presupposto del “sicuro ravvedimento”, infatti, non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai quali poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare l conseguenze dannose del reato (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471).
Tale elemento, quale condizione necessaria per l’applicazione dell’istituto in oggetto, non può, pertanto, identificarsi in una normale buona condotta del condannato, occorrendo invece che vi sia prova di comportamenti positivi e sintomatici dai quali poter desumere, in termini di ragionevole certezza, l’avvenuto abbandono delle scelte devianti che avevano indotto il condannato a delinquere, così da far apparire non più necessaria l’ulteriore espiazione di pena.
Il giudice di merito chiamato ad esprimersi sul punto deve quindi indagare i comportamenti oggettivi posti in essere dal condannato dai quali poter desumere l’eventuale netta scelta di revisione critica da lui operata rispetto al propri passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le confortanti risultanze dell’osservazione penitenziaria non consentivano di ritenere sicuro il ravvedimento del condannato, anche considerando la commissione – da parte dello stesso – di gravi reati commessi in relazione al suo ruolo di vertice dell’omonima dell’associazione di tipo mafioso operante in Reggio Calabria, compresi due omicidi commessi con finalità di predominio del gruppo di
appartenenza. Il giudice di merito, poi, ha accertato che la realtà associativa di riferimento era ancora oggetto di interesse investigativo e che non vi erano chiari elementi in forza dei quali poter ritenere una chiara dissociazione del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati, non bastando a tal fine aver rilevato che le parti civili avevano ritirato la loro costituzione.
Il Collegio, pertanto, ritiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza, abbia correttamente applicato al caso di specie i sopra richiamati principi di diritto.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/10/2023