Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG 5 . .) j3 pop-Le GLYPH c…coac W 1-o ingx fle GLYPH d4 x i ce – o- o
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 7 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquil ha respinto il reclamo – in tema di liberazione anticipata – introdotto da NOME COGNOME.
1.1 In motivazione si evidenzia che:
il periodo in esame è composto da due semestri (dal 6 febbraio 2015 al 6 febbraio 2016);
la esistenza di un procedimento in corso anche per fatti posteriori l’in della detenzione è indicativa della mancata adesione alli opera risocializzazione.
1.2 Secondo il Tribunale nel procedimento in corso è contestata la condott partecipativa ad associazione mafiosa sino alla ‘primavera del 2015’, u detenzione illegale di armi del dicembre 2014 (antecedente l’arresto); u ulteriore detenzione di armi accertata nel maggio del 2016 (posteriore all’arre e una ricettazione anch’essa del maggio 2016.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Il ricorrente deduce, in sostanza, una erronea percezione dei dati relati procedimenti in corso ed evidenzia che in riferimento al periodo posteriore al febbraio del 2016 la domanda è stata accolta, il che dimostra l’avvenuta adesio al percorso rieducativo.
2.2 Si rappresenta, in particolare, che:
la contestazione, in uno dei procedimenti pendenti, del reato associativo formulata con riferimento, quanto al limite temporale, alla primavera de 2015 e la decisione di condanna è stata annullata con rinvio dalla Corte d Cassazione;
la contestazione relativa alla detenzione illegale dell’arma individua la del dicembre 2014;
vi è un ulteriore procedimento per reato di associazione commesso nell’anno 2012;
2
la contestazione della ulteriore detenzione di arma (del maggio 2016) non è contestata al COGNOME ma a diverso imputato;
per il delitto di ricettazione COGNOME è stato assolto in primo grado.
Dunque, anche sulla base della documentazione allegata al ricorso, si evidenzi che la decisione oltre ad essere negativamente influenzata da una errone ricostruzione delle pendenze attuali, finisce con il ritenere ostativa la ‘data della contestazione’ della condotta partecipativa senza verificare s privazione di libertà (avvenuta nel febbraio del 2015) abbia determinato interruzione della condotta e l’adesione al percorso rieducativo.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La allegazione difensiva consente di affermare che il giudizio del Tribuna di Sorveglianza non ha tenuto conto della assoluzione del COGNOME COGNOME delitt di ricettazione, lì dove non si rinviene conferma della contestazione de detenzione di una ulteriore arma (peraltro in costanza di detenzione, il appare improbabile) rispetto a quella del 2014, del tutto ininfluente s valutazioni in tema di liberazione anticipata.
Dunque l’unico profilo che appare bisognoso di approfondimento è quello relativo alla contestazione della condotta partecipativa, che, per come opera andrebbe a ‘coprire’ (sia pure in maniera molto limitata) anche il periodo immediatamente successivo alla privazione di libertà (che ha avuto inizio ne febbraio del 2015).
Tuttavia, è pacifico che in sede di valutazione relativa a benefici penitenziari o esecutivi, l’apprezzamento del Tribunale va compiuto in concreto, con verific – dai contenuti delle decisioni di merito – della effettiva, o meno, continu apporto associativo da parte del soggetto in vinculis, aspetto che il Tribunale omette di considerare.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuova valutazione.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il in data 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente