Liberazione Anticipata: Un Comportamento Successivo Può Metterla a Rischio?
La concessione della liberazione anticipata rappresenta un momento cruciale nel percorso detentivo, premiando la buona condotta e la partecipazione del condannato al trattamento rieducativo. Ma cosa succede se, dopo il periodo per cui si chiede il beneficio, il soggetto commette un nuovo reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, stabilendo che la valutazione del giudice non è confinata al solo semestre in esame, ma può estendersi a condotte successive che rivelino la vera natura del percorso rieducativo del detenuto.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un condannato che si è visto negare il beneficio della liberazione anticipata per due distinti periodi di detenzione, uno nel 2006 e uno, molto più breve, nel 2022. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta, motivando la decisione sulla base di elementi che dimostravano una mancata, effettiva partecipazione all’opera di rieducazione.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Sosteneva, in sintesi, che la sua condotta durante i periodi specifici di detenzione fosse stata regolare e che non si potessero utilizzare eventi successivi per giudicare il suo comportamento passato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla liberazione anticipata
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente non fossero critiche di legittimità (le uniche ammesse in Cassazione), ma mere ‘doglianze in fatto’. In altre parole, il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione del merito della sua condotta, cosa non permessa in sede di legittimità. Inoltre, le argomentazioni erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza.
La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Comportamento Successivo come Indicatore Rivelatore
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che la Corte riprende e avalla. Il punto centrale è il seguente: un comportamento illecito tenuto dal condannato dopo il periodo di detenzione per cui si richiede il beneficio può legittimamente essere usato per negare la liberazione anticipata in via retroattiva.
Nel caso specifico, poco dopo il primo periodo di detenzione (nel 2008), il ricorrente aveva commesso un grave reato di bancarotta fraudolenta. Secondo la Corte, questo fatto, pur essendo successivo, agisce come una ‘cartina di tornasole’, rivelando che la partecipazione all’opera rieducativa durante la detenzione precedente non era stata né effettiva né sincera. La commissione di un reato così significativo, caratterizzato da un notevole allarme sociale e punito con una pena severa, è stata vista come la prova di una persistente inclinazione a delinquere e di una mancata adesione ai valori della legalità.
La valutazione per la concessione del beneficio, quindi, non deve essere un mero controllo formale della condotta ‘infra-muraria’ limitata a un determinato semestre, ma un giudizio complessivo sulla personalità del condannato e sui risultati del trattamento rieducativo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione della pena: la valutazione per la liberazione anticipata deve essere sostanziale e non formalistica. Le implicazioni pratiche sono notevoli:
1. Valutazione Olistica: I Tribunali di Sorveglianza sono legittimati a considerare l’intero percorso di vita del condannato, includendo eventi successivi al periodo in esame, per formarsi un quadro completo della sua rieducazione.
2. Irrilevanza della ‘Buona Condotta’ Apparente: Una condotta formalmente impeccabile durante la detenzione non è sufficiente se fatti successivi dimostrano che non vi è stato un reale cambiamento interiore.
3. Responsabilità Post-Detenzione: Il comportamento tenuto dopo il ritorno in libertà diventa un elemento cruciale per giudicare la sincerità del percorso rieducativo svolto in precedenza.
Un reato commesso dopo il periodo di detenzione per cui si chiede la liberazione anticipata può causarne il diniego?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un comportamento illecito successivo, come la commissione di un nuovo reato, può essere utilizzato per valutare retroattivamente la partecipazione del condannato al percorso rieducativo e, di conseguenza, giustificare il diniego del beneficio.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano considerate ‘mere doglianze in fatto’, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, non consentiti in sede di Cassazione. Inoltre, le censure erano una ripetizione di quelle già respinte dal Tribunale di Sorveglianza.
Qual è il criterio fondamentale per la concessione della liberazione anticipata secondo questa ordinanza?
Il criterio fondamentale non è solo la buona condotta formale durante il semestre di riferimento, ma la ‘non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione’. Questa partecipazione viene valutata in modo complessivo, considerando anche eventi successivi che possono rivelare se il cambiamento del condannato sia stato autentico e profondo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell’ordinanza con cui veniva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre costituito da 5 mesi e 24 giorni dall’ 11.02.2006 – 3.8.2006 e da 6 giorni dal 15.04.2022 al 20.04.2022, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto, sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura su cui si è soffermato il Tribunale di sorveglianza Roma con il provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia che: – il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego dell liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione; – poco dopo il primo periodo preso in considerazione e, più precisamente, in data 30.1.2008, il ricorrente ha commesso bancarotta fraudolenta; – il significativo allarme sociale e la gravità di tale reato, punito con consistente pena detentiva, commesso in continuazione con condotte illecite precedenti e poste in essere anche successivamente ad altre definite dalle sentenze di condanna indicate nel cumulo, sono sintomatici di una mancata adesione all’opera di rieducazione in relazione al semestre oggetto di valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si contestano tali argomentazioni e si insiste sulla regolarità della condotta tenuta nei periodi antecedenti e successivi rispetto a quello oggetto del diniego – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ail pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.