Liberazione Anticipata: Quando una Sanzione Disciplinare Chiude le Porte alla Libertà?
La liberazione anticipata rappresenta uno degli strumenti più importanti nel percorso di reinserimento sociale di un detenuto, premiando la buona condotta con uno sconto di pena. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15005/2024) ha chiarito come anche una singola sanzione disciplinare possa essere sufficiente a precludere questa opportunità, se interpretata come un segnale di mancata adesione al percorso rieducativo.
Il Caso in Esame: La Negazione del Beneficio
Un detenuto si era visto negare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di liberazione anticipata per il semestre compreso tra il novembre 2019 e il maggio 2020. La decisione del Tribunale non era basata su una pluralità di infrazioni, ma su un unico, specifico episodio: una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, inflitta per aver promosso disordini all’interno dell’istituto penitenziario.
Il condannato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che il provvedimento del Tribunale fosse viziato da una violazione di legge.
La Sanzione Disciplinare e il suo Peso nella Valutazione
Il punto cruciale della vicenda non è la sanzione in sé, ma l’interpretazione che ne hanno dato i giudici di sorveglianza. La condotta del detenuto non è stata vista come un semplice episodio di indisciplina, ma come un comportamento sintomatico di un problema più profondo: l’adesione a una “subcultura carceraria” fondata su principi di omertà e deresponsabilizzazione.
Secondo il Tribunale, promuovere disordini non è solo una violazione del regolamento, ma una manifestazione di opposizione al sistema e di mancata revisione critica del proprio comportamento. Questo atteggiamento è stato ritenuto incompatibile con quella partecipazione all’opera di rieducazione che è il presupposto fondamentale per la concessione della liberazione anticipata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso presentato non contestava una violazione della legge o un vizio logico nella motivazione, ma si limitava a riproporre una diversa valutazione dei fatti. Tale operazione, tuttavia, non è consentita in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare il merito delle scelte dei giudici dei gradi precedenti.
La Cassazione ha evidenziato che la motivazione del Tribunale era “congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà”. I giudici di sorveglianza avevano legittimamente esercitato il loro potere discrezionale nel valutare la gravità del rilievo disciplinare, concludendo che esso dimostrava una persistente mancanza di responsabilità e un’adesione a logiche contrarie al percorso trattamentale. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come “mere doglianze versate in fatto” e riproduttive di censure già correttamente respinte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione penale: la concessione dei benefici penitenziari non è un diritto automatico, ma il risultato di una valutazione complessiva e discrezionale da parte della magistratura di sorveglianza. La “buona condotta” richiesta per la liberazione anticipata non si esaurisce nella mera assenza di infrazioni, ma implica una partecipazione attiva e consapevole al percorso rieducativo.
Una singola sanzione disciplinare, sebbene possa apparire di modesta entità, può assumere un peso determinante se rivela un atteggiamento contrario ai valori della rieducazione. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, conferma che non interverrà per modificare tali valutazioni di merito, a condizione che siano sorrette da una motivazione logica e giuridicamente corretta, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, il detenuto non solo ha visto respinto il suo ricorso, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
Una sanzione disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, una sanzione disciplinare può essere un motivo valido per negare la liberazione anticipata, specialmente se i giudici la interpretano come un segnale di mancata adesione al percorso rieducativo e di persistenza in logiche contrarie al trattamento, come l’omertà e la deresponsabilizzazione.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione contro il diniego di un beneficio penitenziario?
Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per motivi di legittimità, ovvero per denunciare violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione del provvedimento. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti o della condotta del detenuto, poiché tale giudizio spetta esclusivamente ai magistrati di sorveglianza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 14/05/2023, che aveva disatteso l’istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 05/11/2019 al 05/05/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l’esistenza – a carico del condannato ed entro tale arco temporale – della sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per promozione di disordini
Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità del sopra detto riliev disciplinare, valutato dai Giudici di sorveglianza quale adesione alla subcultura carceraria fondata su omertà e deresponsabilizzazione.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, c:he il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 marzo 2024.