Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1843 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 17 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la liberazione anticipata accordata in precedenza a NOME COGNOME con ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell’Aquila con provvedimento del 9 gennaio 2001, per 405 giorni, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28 novembre 2002, per 180 giorni, con ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 12 gennaio 2005, del 3 marzo 2006, del 28 novembre 2006, dell’Il novembre 2008, del 19 agosto 2009 e del 20 dicembre 2010, per ulteriori 630 giorni.
La revoca ha avuto ad oggetto, quindi, complessivi 1.215 giorni di liberazione anticipata.
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che con sentenza del 30 ottobre 2018, irrevocabile in data 11 settembre 2019, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva condanNOME COGNOME alla pena di anni sedici di reclusione per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso accertata in Seminara e territori limitrofi, dal 2004 all’il dicembre 2010: dalle implicazioni giuridiche determinate da tale condanna è stata desunta la necessità dell’applicazione della revoca del beneficio premiale di cui all’art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) per l’intera suindicata estensione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 54, terzo comma, Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, non ha considerato che la revoca della liberazione anticipata avrebbe potuto essere pronunciata soltanto in relazione alla pena in esecuzione al tempo in cui si era compiuta la nuova condotta criminosa, mentre essa non poteva incidere su pene diverse, già interamente eseguite, o di cui, viceversa, non era ancora iniziata l’esecuzione.
Da tale principio avrebbe dovuto farsi discendere la conseguenza che, in ipotesi di cumulo di pene, sia materiale che giuridico, era imprescindibile individuare la pena in esecuzione al tempo della commissione del nuovo delitto e, dunque, occorreva procedere al suo scioglimento, dal momento che la continuazione era un istituto di favore e la fictio della pena unica era recessiva ogni qual volta dallo scioglimento del cumulo giuridico derivasse un effetto favorevole per il condanNOME: e, però, l’ordinanza impugnata non aveva proceduto a tale scioglimento e, quindi, non aveva individuato la pena in
esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, sulla quale soltanto avrebbe dovuto incidere la revoca in esame.
In tale prospettiva, la difesa sostiene che, all’epoca della commissione del nuovo delitto, era in esecuzione la sola pena irrogata per l’omicidio, dal momento che quella contestualmente irrogata per l’associazione mafiosa era da ritenersi già espiata al 2004, in quanto riferita a reato ostativo e, come tale, da considerarsi eseguita per prima; tuttavia, la revoca nella misura di giorni 1.215 ha, secondo il ricorrente, ecceduto quella riferibile alla pena relativa al reato in espiazione, finendo per rifrangersi sulla pena relativa all’ulteriore condanna per l’associazione mafiosa riferita al periodo dal 2004 al 2010, che invece era insuscettibile di essere attinta, perché la sua esecuzione era iniziata a decorrere dal 12 settembre 2019.
2.2. Con il secondo motivo vengono prospettati l’ulteriore violazione dell’art. 54 cit. e il corrispondente vizio di motivazione, in relazione all’omessa valutazione frazionata dei semestri di liberazione anticipata.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha proceduto alla revoca indiscriminata di tutti i semestri di liberazione anticipata concessi fino alla cessazione della permanenza del nuovo reato associativo, con riferimento al termine finale del 10 dicembre 2010, ma non ha considerato che, al di là del vincolo della continuazione fra i reati, era sussistito un intervallo fra il 1990 e 2004 in cui COGNOME non aveva commesso il reato associativo: era stata la stessa ordinanza a evidenziare l’intervallo, pur fissandolo dal 1994 al 2004.
Per il suddetto periodo – sostiene la difesa – il detenuto non aveva partecipato all’associazione e non erano emerse altre condotte sintomatiche della sua mancata adesione all’opera di risocializzazione, il medesimo avendo, anzi, conseguito la liberazione anticipata: sicché far retroagire la susseguente appartenenza all’associazione, accertata solo dal 2004 in poi, avrebbe integrato un’opzione contraria al principio di semestralizzazione e priva di base logica.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondato sul riferimento ad atti non allegati e, quindi, non rispettoso del principio di autosufficienza dell’impugnazione.
La difesa del ricorrente ha rassegNOME la memoria di replica r segnalando che al ricorso sono già stati acclusi il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria e l’ordinanza applicativa della continuazione fra il delitto di omicidio ed entrambi i delitti associativi e, per il resto, non spettav alla parte produrre alcun altro documento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si profila, con assorbente riferimento al primo motivo, fondato e va accolto nei sensi che seguono.
A integrazione degli elementi riportati nella parte narrativa, si rileva che l’ordinanza impugnata ha segnalato che il reato associativo accertato a carico di COGNOME per il periodo più recente (intercorso dal 2004 all’il. dicembre 2010) era stato posto in continuazione con il precedente reato ex art. 416-bis cod. pen. relativa al periodo dal 1989-90 fino al 1994, accertato con la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 25 gennaio 1996, e che, con ordinanza della stessa Corte in data 10 ottobre 2020, era stata applicata la continuazione fra il reato di omicidio commesso nel 1989, già posto in continuazione con l’associazione mafiosa accertata nei confronti di COGNOME con la relativa sentenza, e i reati associativi di tipo mafioso sopra indicati, sicché la partecipazione associativa del reo era risultata accertata dagli anni ’90 a tutto il 2010, salva un’interruzione dal 1994 al 2004.
Fissata tale cornice, il Tribunale di sorveglianza ha considerato che, in ordine alla stessa, valutata in modo complessivo e indifferenziato, dovesse applicarsi il disposto di cui all’art. 54, terzo comma, Ord. pen., in quanto i comportamenti di indubbia gravità serbati da COGNOME e accertati fino al 2010 risultavano dimostrativi del mantenimento da parte del medesimo, anche quando era stato detenuto, del suo inserimento nell’associazione di ‘RAGIONE_SOCIALE, a cui aveva fornito un importante contributo per la vita associativa, comunicando con i familiari duranti i colloqui, fornendo loro informazioni da riportare a terzi o ai fratelli detenuti, attivandosi per procurare armi al sodalizio da utilizzare nella faida contro la cosca contrapposta (COGNOME–COGNOME): approdo da ritenersi incompatibile il beneficio concesso con i suddetti provvedimenti, dal momento che la gravità e l’estensione temporale delle condotte serbate da COGNOME, nonostante la detenzione, ostava al mantenimento del beneficio della riduzione della pena anche per i periodi seguiti dalla commissione dei suddetti delitti, oltre che per quelli durante i quali le condotte stesse si erano tenute.
Nell’esplicazione del computo effettuato in ordine ai periodi di riduzione di pena per liberazione anticipata da assoggettare a revoca, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha fornito adeguata giustificazione della verifica relativa all’accertamento della pena o delle pene in esecuzione nel tempo in cui è stato commesso il delitto determinativo della revoca e in relazione a cui ha, quindi,
riferito il provvedimento revocatorio della misura premiale.
3.1. E’ da ribadire, sull’argomento, il principio di diritto secondo cui la decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone – nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo – che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto.
In tal senso, occorre considerare che la revoca della liberazione anticipata si determina quando è commesso un delitto non colposo nel corso dell’esecuzione della pena: e, per verificare l’integrazione di tale presupposto, nell’ipotesi in cui risultino più pene inflitte al condanNOME e la loro congiunta inserzione in un provvedimento di cumulo, emerge la necessità dello scioglimento del cumulo stesso per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e di poi procedere alla revoca del beneficio esclusivamente in relazione alla liberazione anticipata concessa relativamente a detta pena (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252270 – 01).
Quanto alla commissione del nuovo delitto, essa deve essere intervenuta successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che può intervenire anche dopo la scadenza della pena. In conseguenza di quest’ultima precisazione, si sottolinea che, anche qualora l’esecuzione abbia avuto termine, occorre procedere all’eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena (Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 – 01).
3.2. Come emerge dal testo del provvedimento, in relazione ai documenti acclusi dal ricorrente all’atto di impugnazione (in rapporto ai quali, dunque, la deduzione di mancata osservanza del principio di autosufficienza espressa dal Procuratore generale non può essere condivisa), il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di pene cumulate, non ha effettuato per esplicito lo scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione riferito al periodo, certo non breve, in cui COGNOME ha commesso il reato pregiudicante la conservazione del beneficio premiale, pur essendo contemplate in tale cumulo pene – oltre che per una ulteriore sentenza di condanna per un diverso delitto, anche – per una delle condanne per il delitto di associazione mafiosa e per il reato di omicidio.
D’altro canto, il provvedimento impugNOME ha indicato soltanto le ordinanze concessive della liberazione anticipata revocata, ma non ha precisato i periodi detentivi a cui esse erano state rispettivamente e progressivamente riferite.
Sotto l’evidenziato aspetto, pertanto, il mancato scioglimento del cumulo ha
determiNOME un vulnus rilevante alla coerenza e alla logicità della motivazione, poiché l’omissione di questo passaggio logico-giuridico ha impedito di ritenere acclarata la necessaria correlazione – propedeutica alla revoca – fra il delitto determinativo del ritiro del beneficio premiale e la pena o le pene in esecuzione al momento della sua complessiva commissione.
In considerazione dell’emerso vizio, l’ordinanza impugnata va – in accoglimento del primo motivo e assorbita la questione dedotta con il secondo (da affrontarsi dopo la definizione di quella qui ritenuta determinante) annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il nuovo giudizio, da compiersi nel rispetto del principio testé indicato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 14 ottobre 2022
Il Consigliere e ensore
Il Presidente