Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11157 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Cutro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 2 maggio 2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME riconosceva una riduzione della pena per liberazione anticipata di giorni 90 in relazione ai semestri di espiazione intercorsi fra il 7 febbraio 2017 ed il 7 febbraio 2018.
Rigettando nel resto il reclamo.
1.1. La Corte di cassazione, nella citata sentenza di annullamento, aveva rilevato le seguenti lacune motivazionali:
quanto al periodo di detenzione intercorso fra il 6 aprile ed il 30 ottobre 2018, si era dato prima conto del fatto che si trattava di detenzione per il titolo in
oggetto, salvo poi confermare la decisione del magistrato di sorveglianza che non lo riconosceva;
quanto alle carcerazioni patite fra il 28 gennaio 2015 ed il 21 febbraio 2015 e fra il 3 settembre 2015 ed il 5 aprile 2018, non si era adeguatamente accertato se la patita condanna per il delitto associativo, a contestazione cronologica aperta, derivasse da condotte concretamente consumate nei periodi indicati;
quando alle due sanzioni disciplinari, non si era argomentato sulla loro valenza in riferimento all’opera di rieducazione, sia rispetto ai semestri in cui erano avvenuti i fatti da cui erano derivate, sia in ordine ai semestri precedenti e successivi.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, per quanto di interesse in riferimento alle odierne censure di legittimità (riguardanti i semestri intercorsi fra il 7 febbraio 2016 ed il 7 agosto 2016 e fra il 7 agosto 2016 ed il 7 febbraio 2017), osservava quanto segue.
Individuava, innanzitutto, i semestri di interesse e, quanto ai due oggetti dell’odierno ricorso, li collocava ai numeri 2 (dal 7 febbraio al 7 agosto 2016) e 3 (dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017) quando, in entrambi i periodi, il prevenuto era detenuto presso le case circondariali di Bologna e, in parte, di Reggio Emilia.
Rilevava, poi, il Tribunale come la contestazione del delitto associativo -ipoteticamente pregiudicante il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata -non fosse affatto ‘aperta’ (come si era prima ritenuto), posto che, invece, la cessazione della permanenza del reato fosse stata espressamente fissata al 6 febbraio 2018.
Tanto che, proprio su questo punto (oltre che su altri, in questa sede irrilevanti), l’odierno ricorrente aveva proposto un motivo di appello che era stato rigettato, argomentando (quella Corte di appello) sia che la fissazione di tale data non costituiva una non consentita immutazione dell’accusa originaria, sia che (e l’ordinanza oggi impugnata ne riporta i più significatavi passaggi da p. 5 a p. 8) vi erano elementi di prova concreti da cui doveva dedursi l’adesione del COGNOME fino alla data indicata o, quantomeno, fino al pestaggio in carcere (a lui ascrivibile) del dicembre 2015.
Così che doveva concludersi per l’insussistenza del requisito dell’adesione all’opera di rieducazione per i semestri indicati ai numeri 2 e 3.
Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 54 della legge n. 354/1975 ed il vizio di motivazione.
Osservava, infatti, come illegittima, e priva di motivazione, fosse stata la decisione di esclusione dal computato della liberazione anticipata dei periodi dal 7 febbraio 2016 al 7 agosto 2016 e dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017, entrambi successivi sia alla data di consumazione del reato satellite del delitto associativo, sia alla aggressione patita in carcere da NOME e NOME (ad opera dei ‘COGNOME‘) non potendosi negare l’opera di rieducazione in relazione ai semestri successivi ai fatti indicati (Cass. n. 25496/2024).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugNOME, aveva, prima, illustrato le ragioni per le quali la contestazione cronologica del delitto associativo non potesse considerarsi ‘aperta’, bensì fissata, come cessazione della relativa permanenza al 6 febbraio 2018 (anche a confutazione, da parte della Corte di appello, di apposita censura del prevenuto) e, poi, però, aveva osservato come vi fosse prova della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso ‘almeno’ fino al pestaggio in carcere, a lui attribuito, del dicembre 2015.
Tanto è vero che aveva ritenuto di poter ridurre la pena a titolo di liberazione anticipata per i due semestri che erano decorsi fra il 7 febbraio 2017 e, appunto, il 7 febbraio 2018, e, quindi successivi al dicembre 2015.
E, tuttavia, il Tribunale aveva anche affermato come costituissero prova del permanente inserimento del COGNOME nel contesto associativo non il solo il ‘pestaggio’ nel carcere di Bologna del dicembre 2015 ai danni dei collaboratori di giustizia NOME e COGNOME NOME, ma anche la più complessiva ‘autorità’ dimostrata all’interno del carcere bolognese per tutto il tempo in cui vi era rimasto detenuto (si era accertato, infatti, che ‘ all’interno della stessa casa circondariale (di Bologna) il COGNOME disponesse di un autorità tale da poter demandare servigi ad altri detenuti … ‘).
Per tale ragione aveva pertanto escluso il beneficio richiesto per i semestri, il 2 ed il 3 (oggetto di ricorso), interessati da tale detenzione.
Così rendendo, sul punto, una motivazione priva di manifesti vizi logici.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME