Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1319 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Bologna nei confronti di Magistrato di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 01/08/2025, emessa nel procedimento introdotto su istanza di AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nato in Sri Lanka il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, investito della richiesta di liberazione anticipata in relazione alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20bis cod.pen., 95 d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, 53 e 56bis legge n. 689 del 24 novembre 1981, formulata da AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, ravvisando la competenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna in forza di una interpretazione sistematica delle norme di riferimento. Ha precisato di conoscere le piø recenti pronunce di questa Corte sul tema, ma di non condividerle, essendo fondate sul disposto dell’art. 69bis Ord. pen., norma che, ad avviso dell’estensore, Ł inconferente a fronte della ricostruzione sistematica dell’istituto e della sua ratio . Sotto tale profilo, ha individuato taluni indici di carattere sistematico che deporrebbero per la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione. In particolare, ha richiamato l’art. 69bis comma 2 Ord. pen. che attribuisce all’autorità giudiziaria il compito di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio nel termine di novanta giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, osservando che detto meccanismo Ł compatibile con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo fintanto che il giudice competente si identifichi con l’autorità che ha il controllo sul programma rieducativo, mentre, ad avviso del giudice di Bologna, sarebbe sostanzialmente inapplicabile ove la decisione fosse devoluta al magistrato di sorveglianza che nulla conosce della vicenda esecutiva.
Ha aggiunto che l’intervento del magistrato di sorveglianza in una procedura gestita interamente dal giudice dell’esecuzione, altera l’unitarietà del rapporto esecutivo, con effetti
sulla semplificazione, celerità ed efficienza della procedura, e si pone in contrasto con gli artt. 63 e segg. legge n. 689 del 1981 che attribuiscono al giudice dell’esecuzione la materia dei lavori di pubblica utilità e con la clausola di compatibilità di cui all’art. 76 della legge menzionata.
Ha evidenziato, altresì, che il giudizio ex art. 54 Ord. pen. Ł strettamente connesso a quello sull’esito complessivo dei lavori che forma oggetto della successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva da parte del giudice dell’esecuzione e che la scissione dei due giudizi porrebbe problematiche pratiche nella procedura di rideterminazione della pena residua, anche tenuto conto del mancato coinvolgimento della Procura nell’esecuzione dei L.P.U.S.
2.Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo, richiamando i principi espressi dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 10302 del 10.1.2025.
3.Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, richiamando le plurime e coerenti pronunce di questa Corte sul tema.
4.Il difensore di COGNOME, con memoria del 18.11.2025, ha chiesto che questa Corte dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità del conflitto di competenza proposto dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 1 agosto 2025.
Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità Ł che le condizioni necessarie per configurare il conflitto negativo sono rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l’intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Rv. 190522).
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il magistrato di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 9 giugno 2025, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di liberazione anticipata proposta dal condannato NOME COGNOME, in favore del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, il quale, a sua volta, con ordinanza dell’1 agosto 2025, ha declinato la propria competenza, ritenendo sussistente quella del magistrato di sorveglianza ed ha, conseguentemente, sollevato conflitto ex art. 30 cod. proc. pen.
2.Tanto premesso, si osserva che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l’art. 20bis cod. pen., così portando all’interno del sistema codicistico le pene sostitutive delle pene detentive brevi, per la cui disciplina la norma rinvia alla legge 4 novembre 1981 n. 689.
L’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha, inoltre, modificato il Capo III della legge, ‘Pene sostitutive delle pene detentive brevi’, prevedendo, ampliandoli, i limiti di pena in presenza dei quali il condannato può accedere alla pena sostitutiva. Con specifico riferimento a quanto oggi di interesse, ha previsto che al condannato a pena determinata nel limite di tre anni, possa applicarsi la pena sostitutiva del lavoro di pubblico utilità.
L’art. 56bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dal citato art. 71, dopo aver descritto il ‘contenuto’ della pena sostitutiva del lavoro di pubblico utilità, individuato nella prestazione di attività non retribuita svolta in favore della collettività, al comma 2 detta il limite quantitativo
delle ore di lavoro settimanale da svolgere e, al comma 3, dispone che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
L’art. 57 della legge citata, quindi, detta i criteri di ragguaglio, disponendo che la durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita determinata in base al disposto dell’art. 56-bis e precisa che <>.
L’art. 76, infine, dispone che alle pene sostitutive previste nel Capo III e, quindi, anche ai lavori di pubblica utilità sostitutivi, si applichino le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 12bis , 51bis , 51quater e 53bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975, in quanto compatibili.
Il richiamo all’art. 47 comma 12bis Ord. pen., che riguarda l’affidamento in prova, comporta l’applicabilità della disposizione avente ad oggetto la liberazione anticipata, a tutte le pene sostitutive, compreso il lavoro di pubblica utilità.
L’art. 47, comma 12bis Ord. pen., d’altro canto, dispone che si applicano gli artt. 69 comma 8 e 69bis e l’art. 54 comma 3.
L’art. 69 comma 8 Ord. pen., attribuisce al magistrato di sorveglianza, la competenza a provvedere con ordinanza sulla riduzione della pena per la liberazione anticipata, secondo la procedura di cui all’art. 69bis .
3.Dalla ricostruzione normativa esposta, si evince che alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità si applica l’istituto della liberazione anticipata (Sez. 1, sentenza n. 10302 del 10/01/2025 Cc., Rv. 287687-01) e che competente a provvedere sulla riduzione di pena Ł il magistrato di sorveglianza.
In questo senso, peraltro, questa Corte si Ł già ripetutamente espressa (si veda la già citata Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01; nello stesso senso si sono espresse; Sez., 1, n. 30637 del 04/06/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Cosenza – Magistrato di sorveglianza di Cosenza, non mass.; Sez. 1, n. 22662 del 17/06/2025, non mass.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, non mass.) esprimendo principi di diritto ai quali si intende dare continuità.
Si osserva, infatti, che il tenore letterale della disposizione che individua la competenza del magistrato di sorveglianza, non consente letture alternative e che, come già osservato da questa Corte nella menzionata sentenza n. 10392 del 2025, <>.
Alla luce della normativa richiamata, deve, pertanto, ritenersi che il legislatore del d.lgs. n. 150/2022 abbia rimosso ogni ostacolo sistematico e testuale all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutiva e abbia lasciato fermo l’ancoraggio della competenza in capo al magistrato di sorveglianza riguardo ad ogni decisione sulla concessione di tale beneficio ai condannati in espiazione di qualsivoglia sanzione detentiva o sostitutiva.
4.D’altro canto, gli elementi addotti dal magistrato di sorveglianza di Bologna non forniscono elementi utili a superare le conclusioni cui Ł pervenuta questa Corte.
La riserva di compatibilità di cui all’art. 70 L. n. 689 del 1981 non esclude l’applicabilità dell’art. 69 comma 8 Ord. pen. sulla individuazione della competenza, dovendosi intendere il
rinvio alla compatibilità come relativo alla tipologia di pena sostitutiva e non alla procedura e alla competenza. La compatibilità attiene, infatti, alla verifica della esistenza di ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere che sussista una incompatibilità tra la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e l’istituto della liberazione anticipata, e non alla disciplina processuale applicabile. Nelle ragioni illustrate dal giudice remittente non si individuano ragioni di incompatibilità nel senso sopra evidenziato, ma ragioni di carattere pratico, ispirate alle esigenze di celerità e di efficienza che, tuttavia, non escludono la possibilità di affidare la valutazione dei presupposti dell’istituto premiale e le sue conseguenze ad un giudice diverso da quello che ha applicato e gestito la pena sostituiva.
Per tali ragioni, il conflitto deve essere risolto individuando l’autorità giudiziaria competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata nel magistrato di sorveglianza di Bologna, al quale, pertanto, deve disporsi la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di
Bologna cui dispone trasmettersi gli atti. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME