Liberazione Anticipata Negata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il percorso per ottenere la liberazione anticipata rappresenta un incentivo fondamentale per la rieducazione del condannato, ma è subordinato a regole procedurali precise. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro un diniego, sottolineando una distinzione cruciale: la differenza tra una valutazione di legittimità e una rivalutazione dei fatti. Analizziamo questa decisione per capire perché un appello, se mal impostato, può essere dichiarato inammissibile e comportare conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di liberazione anticipata, corrispondente a uno sconto di pena di cinque semestri. La decisione del Tribunale era fondata sulla valutazione di alcuni illeciti disciplinari commessi dal detenuto, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. Insoddisfatto della pronuncia, il condannato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sperando di ribaltare la decisione.
Il Ricorso e la richiesta di rivalutazione dei fatti
Nel suo ricorso, il detenuto ha lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, il nucleo della sua doglianza non si concentrava su un errore nell’applicazione della norma giuridica, bensì su una richiesta di riconsiderare la gravità e la consistenza degli illeciti disciplinari che avevano portato al diniego. In pratica, chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione: L’inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto i confini del proprio intervento. Il ricorso per cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che la Suprema Corte non può agire come un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove o i fatti già valutati dai tribunali precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e coerente, non contraddittoria.
Poiché il ricorrente chiedeva una ‘rivalutazione in fatto’, ovvero un nuovo giudizio sulla serietà del suo comportamento in carcere, la sua richiesta si poneva al di fuori dei motivi consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente a giudicare nel merito la partecipazione del condannato al percorso rieducativo. Pertanto, il ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nella discussione sul diritto o meno alla liberazione anticipata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non emergono elementi che possano giustificare l’errore del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata. La decisione ribadisce un principio fondamentale: adire la Corte di Cassazione richiede motivi solidi e pertinenti alla sola violazione di legge, non un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione fattuale si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in un onere economico.
Perché il ricorso per la liberazione anticipata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha contestato una violazione di legge, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione nel merito della gravità degli illeciti disciplinari, un compito che non rientra nelle sue competenze.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e può valutare esclusivamente la corretta applicazione delle norme di legge e la presenza di vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare i fatti del caso o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi inammissibili proposti senza giustificata ragione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/07/1993
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
tral
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata (dinieg cinque semestri) introdotto da NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME Roberto deducendo violazione di legge e vizio d motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione in fatto della consis gravità degli illeciti disciplinari che hanno determinato il diniego di libera anticipata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore