Liberazione Anticipata: La Condotta del Detenuto è Decisiva
La liberazione anticipata è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento penitenziario, pensato per incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: condotte di estrema gravità possono precludere il beneficio, dimostrando l’assenza di un reale percorso di recupero sociale.
I Fatti del Caso: Violenza e Fughe Durante la Pena
Il caso esaminato riguarda un detenuto che, durante il periodo di espiazione della pena, si è reso protagonista di episodi estremamente gravi. In particolare, si è verificata un’aggressione fisica ai danni di un’altra persona, perpetrata con un’arma impropria (una falce), che ha causato anche il danneggiamento dell’autovettura della vittima. Oltre a questo atto di violenza, al detenuto sono state contestate due evasioni in date diverse.
A seguito di questi comportamenti, il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la concessione della liberazione anticipata per tre semestri consecutivi, ritenendo che tali condotte fossero sintomatiche di una mancata adesione al programma rieducativo.
Il Ricorso e la tesi sulla liberazione anticipata
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione. La sua difesa sosteneva un vizio di motivazione, argomentando che gli effetti negativi delle violazioni non avrebbero dovuto estendersi a semestri non direttamente inficiati da infrazioni. In pratica, si chiedeva una valutazione ‘frazionata’ della condotta, limitando le conseguenze negative solo al semestre in cui si era verificato l’illecito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi difensiva. Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato le lamentele del ricorrente come ‘mere doglianze in fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione dei fatti già compiuta dal giudice precedente. Questo tipo di censure non è ammesso in sede di legittimità, dove la Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge, senza poter riesaminare il merito della vicenda.
Nel merito, la Corte ha pienamente condiviso la valutazione del Tribunale di Sorveglianza. L’aggressione con una falce e le evasioni sono state considerate condotte di ‘estrema gravità’. Secondo i giudici, questi episodi dimostrano in modo ‘chiaro’ che il detenuto non ha ‘mai intrapreso seriamente un percorso di recupero sociale’. Questo percorso è il fondamento stesso su cui si basa la concessione della liberazione anticipata. Pertanto, la Corte ha concluso che tali comportamenti non possono che incidere negativamente sulla valutazione complessiva del percorso del detenuto, inclusi i semestri in esame, anche perché temporalmente vicini ai fatti trasgressivi.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della liberazione anticipata non è un mero calcolo aritmetico basato sull’assenza di infrazioni in un singolo semestre. Al contrario, è un giudizio globale sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Gravi condotte, specialmente se violente o indicative di un rifiuto delle regole, interrompono e smentiscono l’esistenza stessa di un percorso di recupero. Di conseguenza, i loro effetti negativi possono legittimamente estendersi a più semestri, precludendo l’accesso a un beneficio che va meritato con un comportamento costantemente orientato al reinserimento sociale.
Una condotta violenta può causare la negazione della liberazione anticipata anche per semestri in cui non si sono commesse infrazioni?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, una condotta di estrema gravità, come un’aggressione, dimostra l’assenza di un serio percorso di recupero sociale. Tale comportamento può quindi incidere negativamente sulla valutazione complessiva, giustificando il diniego del beneficio anche per semestri vicini ai fatti commessi, sebbene in essi non vi siano state infrazioni specifiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano ‘mere doglianze in fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione dei fatti già operata dal tribunale. Inoltre, erano la semplice riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti nell’ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Cosa si intende per ‘percorso di recupero sociale’ ai fini della liberazione anticipata?
Dal provvedimento si evince che il ‘percorso di recupero sociale’ è la base per ottenere il beneficio della liberazione anticipata. Consiste in un serio e concreto impegno del detenuto nel programma di rieducazione. Commettere reati o gravi violazioni, come aggressioni ed evasioni, è considerato una chiara dimostrazione che tale percorso non è stato mai seriamente intrapreso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative al vizio di motivazione circa l’estensione degli effetti delle violazioni anche ai semestri non inficiati da nessuna infrazione, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che la condotta posta in essere in data 10 settembre 2021, consistita in un’aggressione a NOME COGNOME con una falce, con danneggiamento in più punti dell’autovettura del medesimo, è di estrema gravità e chiaramente dimostrativa del fatto che COGNOME non ha mai intrapreso seriamente un percorso di recupero sociale su cui è fondato il godimento del beneficio della liberazione anticipata; e che tale condotta e le evasioni del 7 maggio 2021 e del 21 marzo 2023 non possono che incidere negativamente sulla valutazione dei tre semestri in esame (26.8.2021 – 26.2.2023), non lontani dai fatti trasgressivi commessi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.