Liberazione Anticipata: la Cassazione Fa Chiarezza sulla Nuova Norma
Con la recente sentenza n. 15819 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione cruciale riguardo la nuova disciplina sulla liberazione anticipata. La decisione chiarisce che le modifiche legislative del 2024 non hanno lo scopo di anticipare la concessione degli sconti di pena, ma piuttosto di fornire una visione prospettica della durata della detenzione, senza alterare i presupposti per l’ottenimento del beneficio.
I Fatti del Caso
Un condannato si era rivolto al Tribunale di Chieti, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere l’applicazione immediata delle detrazioni di pena previste per la liberazione anticipata. La sua richiesta si fondava sull’introduzione dell’art. 656, comma 10-bis, del codice di procedura penale. L’obiettivo del ricorrente era di vedersi riconosciute in anticipo le riduzioni di pena per poter accedere più rapidamente a misure alternative, come l’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale ha respinto l’istanza, sostenendo che la nuova norma non modifica la competenza del Magistrato di Sorveglianza né i tempi di concessione del beneficio. Secondo il giudice dell’esecuzione, la legge si limita a introdurre una sorta di ‘indicazione virtuale’ nel provvedimento del Pubblico Ministero, senza un’effettiva attribuzione anticipata dello sconto di pena. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge.
La Nuova Norma sulla Liberazione Anticipata e la sua Funzione
La controversia nasce dall’interpretazione di una modifica legislativa introdotta nel 2024. Questa novità prevede che, nel provvedimento di esecuzione della pena, il Pubblico Ministero indichi la potenziale incidenza della liberazione anticipata sull’entità complessiva della pena da scontare.
Il ricorrente interpretava questa disposizione come un diritto a ottenere subito il calcolo e l’applicazione degli sconti, anche per i periodi di detenzione futuri. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sposato una lettura completamente diversa, in linea con un suo precedente orientamento (sentenza n. 44020 del 2024).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione del Tribunale. Secondo i giudici di legittimità, la finalità della nuova norma non è quella di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena.
Il beneficio della liberazione anticipata, come previsto dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, è logicamente e giuridicamente subordinato a due condizioni imprescindibili:
1. Aver scontato ‘effettivamente’ un semestre di privazione della libertà.
2. Aver dato prova, durante tale periodo, di concreta partecipazione all’opera di rieducazione.
La Corte ha specificato che la modifica legislativa ha uno scopo diverso: ‘inquadrare sin dall’inizio’ la portata delle possibili detrazioni. In pratica, si tratta di uno strumento informativo che serve ad agevolare il calcolo prospettico della fine pena e, potenzialmente, a incentivare l’adesione del detenuto al programma rieducativo, mostrandogli un traguardo più vicino.
Non vi è, quindi, alcuna ‘anticipazione’ reale del beneficio. La norma introduce un calcolo previsionale, una ‘indicazione virtuale’, ma non altera la sostanza: la liberazione anticipata matura e viene concessa solo dopo che il semestre di pena è stato interamente scontato e la buona condotta è stata positivamente valutata dal Magistrato di Sorveglianza.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione stabilisce un principio chiaro e inequivocabile: la nuova disposizione sull’indicazione della liberazione anticipata nell’ordine di esecuzione ha una valenza puramente programmatica e informativa. Non conferisce al condannato il diritto di ottenere sconti di pena in anticipo rispetto alla loro effettiva maturazione. La competenza a decidere e concedere il beneficio resta saldamente nelle mani del Magistrato di Sorveglianza, che dovrà continuare a valutare i presupposti semestre per semestre. Questa interpretazione preserva la natura premiale del beneficio, legandolo indissolubilmente al comportamento tenuto dal detenuto durante l’esecuzione della pena.
La nuova legge sulla liberazione anticipata permette di ottenere uno sconto di pena prima di aver scontato il relativo semestre?
No, la Cassazione ha chiarito che nessuna ‘anticipazione’ delle detrazioni di pena è stata introdotta. Il beneficio matura solo dopo che il semestre di detenzione è stato effettivamente scontato.
Qual è lo scopo della nuova indicazione sulla liberazione anticipata nel provvedimento di esecuzione?
Lo scopo è quello di ‘inquadrare sin dall’inizio’ l’esatta portata delle possibili detrazioni, fornendo una sorta di ‘indicazione virtuale’ per agevolare il calcolo e promuovere l’adesione del detenuto al programma rieducativo.
Chi è competente a concedere effettivamente la liberazione anticipata?
La competenza per l’effettiva concessione della liberazione anticipata rimane esclusivamente in capo al Magistrato di Sorveglianza, che valuta la prova di partecipazione all’opera di rieducazione fornita dal condannato durante il periodo di pena scontato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15819 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40199/2024
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIAGRELE il 19/04/1971; avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di CHIETI; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2024 il Tribunale di Chieti – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da NOME COGNOME tesa ad ottenere l’effettiva attribuzione delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell’art.656 comma 10bis cod.proc.pen. .
In motivazione si evidenzia che la nuova disposizione di legge (introdotta dall’art. 5 del d.l n. n.92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112) non prevede alcuna variazione di attribuzione in tema di effettiva concessione della liberazione anticipata (che resta in capo al Magistrato di Sorveglianza) ma esclusivamente una sorta di «indicazione virtuale», nel corpo del provvedimento di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, della potenziale incidenza della liberazione anticipata sulla entità complessiva della pena.
Dunque, al di là delle ipotesi in cui siano già maturati – in stato di custodia cautelare – dei periodi di detenzione tali da consentire l’accesso a misure alternative (art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.), il P.M. non deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza nØ applicare la liberazione anticipata che verrà a maturazione solo in corso di esecuzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOMECOGNOME Il ricorso deduce violazione di legge.
Secondo il ricorrente vi sarebbe un evidente interesse del condannato «ad ottenere in via anticipata le riduzioni di pena» utili per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale, interesse che in tal modo viene vanificato. In caso di ammissione alla misura alternativa le violazioni delle prescrizioni comporterebbero – in ogni caso – la revoca della misura alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v. Sez. I n. 44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art. 54 ord.pen. conseguono – in via logica prima ancora che giuridica – a un periodo di privazione della libertà (un semestre) che sia stato «effettivamente scontato» e durante il quale il condannato abbia dato concreta prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ma ha lo scopo di «inquadrare sin dall’inizio» l’esatta portata delle possibili detrazioni, agevolando il relativo computo e – si ipotizza – promuovendo in tal modo l’adesione al programma rieducativo da parte del detenuto.
Dunque nessuna «anticipazione» delle detrazioni di pena Ł stata introdotta dal legislatore del 2024 e la prospettazione difensiva non appare aderente al contenuto della disposizione di cui all’art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen. .
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME