Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 22/12/1977
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n 354, da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino, il 15 gennaio 2022, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre intercorso tra l’11 luglio 2021 e 1’11 gennaio 2022.
Ha, in proposito, rilevato che COGNOME, condannato a severa pena detentiva perché partecipe di un’associazione mafiosa e di un sodalizio dedito al narcotraffico e responsabile dei reati-fine di entrambe le compagini, appartiene ad un nucleo familiare che, stando alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME – riscontrate dall’esito degli espletati accertamenti patrimoniali riceve, in considerazione della sua restrizione, la somma di cinquecento euro mensili, provento dei crimini rientranti nel programma associativo.
Ha, pertanto, ritenuto che la formale regolarità della condotta carceraria non valga a giustificare il riconoscimento della liberazione anticipata, che postula la partecipazione del condannato all’azione rieducativa, presupposto che, nel caso di specie, si è rivelato, al di là dell’apparenza, insussistente.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto al rigetto del reclamo sulla base di informazioni di ridotta attendibilità e, peraltro afferenti a periodo precedente rispetto a quello oggetto di valutazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto
dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. Yh
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati.
Coglie nel segno, invero, il ricorrente laddove obietta che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME – secondo cui, in costanza ed in ragione della sua detenzione, la cosca di appartenenza ha provveduto a supportare economicamente i suoi familiari liberi mediante la corresponsione, con cadenza mensile, della somma di cinquecento euro – non valgono a giustificare il rigetto della richiesta di liberazione anticipata.
Al riguardo, occorre segnalare che il dato valorizzato dal Tribunale di sorveglianza – che trova riscontro nella sproporzione tra i modesti redditi percepiti, negli anni 2016 e 2017, dal nucleo familiare di NOME COGNOME e la concomitante disponibilità, in capo ai medesimi soggetti, di quattro autovetture e
che si sostanzia, in ultimo, nella persistente solidarietà tra l’odierno ricorrente e la cosca della quale egli è stato esponente, attestata dall’ausilio garantito ai suoi congiunti grazie ad una provvista economica di matrice illecita – deve essere necessariamente riferito ad epoca non posteriore al 14 settembre 2020, data di acquisizione del contributo di Giarrizzo, ovvero ad un periodo anteriore a quello rispetto al quale deve essere valutata la consapevole e fattiva partecipazione del condannato all’azione rieducativa.
Ed infatti, se la violazione di una delle regole comportamentali imposte a chi versa in stato di detenzione può essere ragionevolmente interpretata quale sintomo del fallimento della complessiva azione rieducativa posta in essere sino a quel momento e, quindi, giustificare, a certe condizioni, il rigetto della richiesta d liberazione anticipata anche per il torno di tempo precedente a quello interessato dalla manifestazione trasgressiva, la proiezione verso il futuro dell’attitudine dimostrativa del negativo contegno serbato dal condannato è, invece, di meno immediato apprezzamento e presuppone, di norma, il positivo scrutinio del connotato di particolare gravità della trasgressione, oltre che della sua effettività.
A quest’ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME precisa, in motivazione, che il principio dell’incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un’ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all’opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all’idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».
Principio, quello appena richiamato, che, per le ragioni già indicate, vale ancor di più laddove il semestre di cui si discute sia successivo, anziché precedente, a quello interessato dalla violazione, dal quale, nel caso in esame, è, per di più, separato da altro semestre (quello 11 gennaio – 11 luglio 2021), con riferimento al quale non risulta se sia stata presentata da COGNOME richiesta di liberazione anticipata e quale esito essa abbia avuto.
4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 15/10/2024.