Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49401 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTE SANT’ANGELO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto parzialmente il reclamo proposto da NOME COGNOME contro due ordinanze con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo ha accolto solo in parte la domanda di liberazione anticipata, escludendo la concessione del beneficio per i semestri in cui egli aveva riportato rilievi disciplinari. In particolare ha concesso il beneficio limitatamente al semestre dallo 08/02/2014 allo 08/08/2014.
Il Tribunale ha ritenuto infondato il reclamo contro il diniego del beneficio in relazione agli altri semestri, perché questi ultimi sono gravati da provvedimenti disciplinari emessi per comportamenti gravi del detenuto, sintomatici della sua mancata adesione al programma di riabilitazione
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la erronea applicazione dell’art. 54 Ord.pen. e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, in relazione al diniego della liberazione anticipata per due semestri specificamente indicati.
Il ricorrente deduce che il Tribunale ha errato nel valutare che i comportamenti per i quali aveva riportato, in quei due semestri, sanzioni disciplinari fossero indice di una mancata adesione al programma riabilitativo. In un caso egli aveva riportato, nel semestre, un’unica ammonizione per avere usato, in una lettera alla moglie, delle parole offensive verso un fotografo, e nell’altro caso aveva solo, occasionalmente, scambiato poche parole con un detenuto appartenente ad un diverso gruppo di socialità.
Tali episodi non erano gravi ed erano eventi isolati, per cui la valutazione del Tribunale era illegittima perché non conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità e non rapportata concretamente ai fatti descritti nei rapporti disciplinari.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento impugnato è approfondito, logico e non contraddittorio, avendo il Tribunale valutato tutti i profili delle condotte censurate in via disciplinare, rilevando nel primo caso la portata minacciosa, oltre che fortemente offensiva, delle parole dirette verso il fotografo, e nel secondo caso la ulteriore
condotta sprezzante e reticente tenuta dal detenuto verso gli operatori che gli contestavano il colloquio non consentito avuto con un altro detenuto. Il diniego del beneficio, nei due semestri contestati, è stato quindi deciso a seguito di una valutazione dell’intera condotta tenuta dal ricorrente.
Egli, di fatto, chiede una diversa valutazione della gravità dei comportamenti tenuti nei due semestri gravati da provvedimenti disciplinari, e una diversa considerazione della loro incidenza sulla dimostrazione di adesione al programma di riabilitazione.
Questa Corte, però, ha più volte chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento». (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il motivo di ricorso è quindi inammissibile, oltre che infondato.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente