Liberazione Anticipata Negata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nell’esecuzione della pena: la concessione della liberazione anticipata e i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso basato sulla mera contestazione della valutazione dei fatti, già correttamente operata dal giudice di merito, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti di Causa
Una detenuta presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quest’ultimo aveva respinto il suo reclamo contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza, che le aveva negato il beneficio della liberazione anticipata per due semestri consecutivi (dal 22/11/2023 al 21/11/2024).
La ragione del diniego risiedeva in due rilievi disciplinari mossi alla detenuta durante il periodo di osservazione, avvenuti rispettivamente il 9 maggio 2024 e il 20 ottobre 2024. Secondo i giudici di sorveglianza, tali comportamenti sanzionati erano la prova di una mancata adesione della condannata al percorso rieducativo, elemento fondamentale per la concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa della ricorrente nella proposizione di un’impugnazione manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione sulla liberazione anticipata
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali. In primo luogo, le censure sollevate dalla ricorrente sono state giudicate ‘manifestamente infondate’ e ‘meramente riproduttive’ di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dal Tribunale di Sorveglianza. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata definita ‘congrua, logica e priva di contraddittorietà’.
In secondo luogo, il ricorso non era idoneo a superare il vaglio di ammissibilità perché si limitava a proporre una diversa e non consentita valutazione degli elementi di merito. Il tentativo era quello di contestare nel merito l’interpretazione dei fatti (i rilievi disciplinari) già coerentemente valutati dal giudice ‘a quo’. Il giudizio di Cassazione, invece, è un giudizio di legittimità, non di merito, e non può riesaminare i fatti se la motivazione del giudice precedente è logicamente solida.
Infine, la Corte ha implicitamente confermato che i rilievi disciplinari costituiscono un valido indicatore per valutare l’adesione del condannato all’opera di rieducazione. La mancata partecipazione a tale percorso, evidenziata dai comportamenti sanzionati, giustifica pienamente il diniego della liberazione anticipata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non può essere un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere i fatti. Per i detenuti che aspirano a benefici come la liberazione anticipata, la pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di una condotta disciplinare irreprensibile. Ogni infrazione può essere interpretata dai giudici di sorveglianza come un segnale di mancato ravvedimento e di non partecipazione al trattamento rieducativo, precludendo così l’accesso a sconti di pena.
Per quale motivo è stata negata la liberazione anticipata alla ricorrente?
La liberazione anticipata è stata negata a causa di due rilievi disciplinari che la detenuta ha ricevuto durante i semestri in esame. Questi comportamenti sono stati considerati dai giudici come una prova della sua mancata adesione al percorso di rieducazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni erano una semplice ripetizione di quelle già respinte dal Tribunale di Sorveglianza con una motivazione logica e coerente. Inoltre, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4174 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4174 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CILE) NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative alla violazione d legge ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 22/11/2023 al 21/05/2024 e dal 22/05/2024 al 21/11/2024 – sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà: in essa si evidenzia che COGNOME, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorsa in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 09/05/2024 ed il 20/10/2024, ed i comportamenti sanzionati sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione – ad opera della condannata – all’opera di rieducazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026