Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45556 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Bra il 24/04/1955
avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudic dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME detenuto in espiazi della pena residua recata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 21 dicembre 2023, e rideterminava la data di scadenza della pena residua stessa al 3 maggio 2026 sul rilievo che il provvedimento di esecuzione non avesse tenuto conto dell liberazione anticipata, pari a 285 giorni, concessa – su periodi di carceraz fungibili, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. – in relazione al primo dei di condanna cumulati.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, mediante unico motivo in cui deduce violazione della legge penale.
Assume in sostanza il ricorrente che la liberazione anticipata sarebbe sta già interamente conteggiata e detratta rispetto al primo dei titoli cumulati, s il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sarebbe inemendabile.
La difesa del condannato ha depositato memoria, instando per reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia d esecuzione di pene concorrenti ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o per espiazione di pena, sofferto prima della formazione del cumulo pur essendo stato determinato da uno o più titoli, va imputato unitariamente cumulo stesso, se riferito – come nella specie – a reati che siano stati comme precedentemente alla carcerazione di cui trattasi (v. già Sez. 1, n. 31214 18/06/2004, Arslan, Rv. 229800-01).
In tal caso, dalla pena complessiva risultante dalla sommatoria delle pen inflitte vanno detratti, ai fini della quantificazione della pena residua espia citati periodi di carcerazione già patita, unitariamente considerati in qu fungibili ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e va altresì ded una sola volta e da ultimo, l’intero periodo corrispondente ai giorni di liberaz anticipata nel complesso ottenuti (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023 Rv. 284690-01, in motivazione).
La liberazione anticipata, eventualmente concessa sul presofferto fungibile, va dunque scalata, come ultima operazione, dalla pena unica complessiva; una
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volta scalata, non deve essere ulteriormente conteggiata, non essendo tal operazione autorizzata nemmeno dall’art. 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (pur richiamato dall’ordinanza impugnata), che fittiziamen equipara la liberazione anticipata alla pena espiata al solo fine di abbrevi tempo di maturazione delle soglie di accesso ai benefici penitenziari.
La posizione esecutiva del condannato dovrà essere nuovamente scrutinata dal giudice dell’esecuzione, alla luce dei principi di diritto esposti.
L’ordinanza impugnata deve essere, a tal fine, annullata con rinvio.
Il giudice del rinvio verificherà l’effettiva detrazione, dalla pena finale, liberazione anticipata concessa sul primo dei titoli di condanna cumulati e ribadirà la decisione già adottata solo in caso di accertamento negativo punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso 1’08/10/2024