Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento ai semestri compresi nel periodo 13 novembre 2021 – 13 novembre 2022.
A fondamento ha richiamato, così come il giudice originariamente adito, le due denunce per violazione della normativa in materia di stupefacenti in data 10 dicembre 2021 e 16 luglio 2022 rilevando l’ininfluenza, ai fini di interesse, del fatto che per il primo episodio le indagini fossero ancora in corso e che per il secondo fosse intervenuta sentenza di assoluzione per avere posto in essere la COGNOME solo una condotta di mera connivenza e non di concorso nel reato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen. in quanto il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo basandosi su circostanze fattuali prive di un accertamento definitivo in occasione di un procedimento penale.
In assenza di una sentenza irrevocabile di condanna non avrebbe potuto tenersi conto delle semplici denunce riportate dal condannato.
Peraltro, in relazione ad uno dei due episodi valorizzati, la COGNOME è stata assolta e la sua condotta valutata come mera connivenza inidonea, quindi, a giustificare il rigetto della liberazione anticipata.
Il difensore ha chiesto procedersi alla discussione orale e la relativa istanza è stata rigettata
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n.
352 del 1991) ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293, in motivazione, ha condivisibilmente precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».
E’, peraltro, escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
E’ consolidato e deve essere anche qui ribadito, l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza, è stato precisato (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.) dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto è stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto».
Da ciò consegue, pertanto che, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione essendo stata accertata una condotta di connivenza (Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, COGNOME Marco, n.m.)
Nel caso di specie, tale principio è stato osservato e la condotta posta in essere dalla condannata è stata giudicata, con motivazione priva di vizi evidenti,
tale da rendere impossibile la formulazione di un giudizio di partecipazione all’opera di rieducazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/05/2024