Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44195 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44195 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell’esecuzione ha disposto, nei confronti di NOME, la detrazione dalla residua pena espianda, di giorni 225 di liberazione anticipata, anticipando il fine pena al 24 febbraio 2025, accogliendo l’impugnazione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti del predetto, il 14 settembre 2021, di conferma del criterio di calcolo adottato nell’ordine di esecuzione, proveniente dal medesimo Ufficio, in data 3 agosto 2021.
Avverso detto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 72 cod. pen., 657 cod. proc. pen. e 54 Ord. pen.
Si sottolinea:
l’intervenuta revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetto retroattivo, dal giorno 8 aprile 2019, nei confronti del condannato, in espiazione della pena complessiva di anni sette mesi sei giorni ventuno di reclusione ed euro 10.440,17 di multa;
l’adozione dell’ordine di carcerazione del 3 agosto 2021, che aveva detratto, dalla pena da espiare, la frazione di pena già espiata, fino alla revoca ex tunc, pari ad anni tre e giorni ventidue;
l’esclusione, allo stato, della detrazione della liberazione anticipata per i giorn maturati durante la detenzione del condannato, pari a n. 225, da portare in detrazione soltanto nel momento in cui sarebbe ripresa l’espiazione della pena, in quanto attualmente latitante, perché inottemperante all’ordine di cattura emesso dal Magistrato di sorveglianza con decreto con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria dell’affidamento in prova.
Si deduce che non sarebbe possibile anticipare il fine pena nei termini del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, richiamando l’inconferente meccanismo di cui all’art. 657 cod. proc. pen. f posto che la liberazione anticipata non rappresenta una porzione di presofferto ma segue ad ogni semestre di pena scontata effettivamente.
Inoltre, si sottolinea che il sistema della fungibilità non può essere esteso a casi diversi da quelli contemplati nell’art. 657, comma 2, cod. proc. pen. e non può essere utilizzato per la liberazione anticipata che, invece, è istituto che si collega alla buon condotta del condannato è che si presta ad eventuale revoca, quando interviene condanna per delitto successivo alla concessione della misura, ai sensi dell’art. 54, comma 3, Ord. pen.
Sotto altro profilo, si sottolinea che il Giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in vizio di motivazione, per aver richiamato l’art. 657 cod. proc. pen., senza comunque prendere in esame la posizione giuridica del condannato aggiornata alla data del 3 agosto 2021, ma fermandosi a quella del 29 giugno 2021, che aveva fissato la scadenza al 24 maggio 2025.
2.1. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge per essere l’ordinanza esorbitante rispetto alle competenze del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, spettando al Pubblico ministero la fissazione del fine pena.
2.2.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge processuale per aver utilizzato l’incidente di esecuzione in assenza di interesse giuridicamente apprezzabile, ai sensi dell’art. 672, comma 4, cod. proc. pen., in capo al condannato perché l’accesso alle misure alternative discende dall’ordine di carcerazione contenuto nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova e che ogni altra misura alternativa era, comunque, preclusa al condannato, per effetto del disposto di cui all’art. 58-quater Ord. pen., con limite di pena ancora da scontare, peraltro, non pari ad anni quattro, come dedotto, ma ad anni sei (artt. 656 comma 5, cod. pro. pen. e 94 d.P.R.n. 309 del 1990).
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Si deve rilevare che l’istituto della riduzione di per GLYPH costituisce una causa di estinzione di frazione di pena sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal comma 3 dell’art. 54 dell’Ord. pen. Questo ha come suo effetto tipico e caratterizzante la liberazione anticipata, ma produce, altresì, un altro effetto, d natura indiretta, consistente nell’abbreviazione dei tempi di pena richiesti dalla legge per l’ammissione alla liberazione condizionale.
Ciò posto si osserva, conformemente a quanto rilevato dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte, che il ricorrent assume che, pur consentendo il beneficio della liberazione anticipata di anticipare il fine pena rispetto alla sua naturale scadenza, tuttavia i periodi da sottrarre alla definitiva pena da espiare mantengano una loro autonomia, potendo intervenire la revoca del beneficio in presenza di determinati presupposti.
Sicché la detrazione di pena non potrebbe essere considerata, quanto alla sua natura, al pari di un periodo di presofferto, con conseguente indebito rinvio, da parte del Giudice dell’esecuzione, all’art. 657 cod. proc. pen.
Inoltre, il ricorrente rileva che non vi sarebbe interesse, in capo al condannato, alla correzione, poiché il fine pena, nella misura originariamente indicata, non preclude l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
1.2.Tanto premesso, si deve rilevare su tale ultimo punto, che invero, deve essere ravvisata la sussistenza dell’interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva e a maggior ragione la data esatta di cessazione della pena (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, COGNOME, Rv. 251417).
Inoltre, si osserva che, nel caso di ricorso proposto dal Pubblico ministero al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, deve reputarsi la sussistenza dell’interesse di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., solo se con l’impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, Stracuzzi, Rv. 262181).
Deve, invece, riscontrarsi come nel caso al vaglio non venga in discussione, da parte del ricorrente, né la durata della pena da sottrarre, né la sua rilevanza, ai fin della determinazione della pena.
Invero, il Pubblico ministero, come notato dal Sostituto Procuratore generale con un ragionamento che il Collegio condivide, si limita a dedurre un impedimento tecnico-giuridico, rappresentato dall’inottemperanza da parte del condannato all’ordine di ripristino del regime detentivo e, dunque, dello stato di latitanza.
Non è, quindi, compiutamente illustrato da parte del ricorrente, l’interesse al ricorso, atteso che la parte pubblica non afferma nemmeno di aver richiesto la revoca del beneficio nella parte eccedente.
Del resto, non troverebbe applicazione, nel caso al vaglio l’art. 656, comma 4bis cod. proc. pen. trattandosi di titolo in esecuzione anche per condanna relativa al reato di cui all’art. 628, comma terzo cod. pen., cioè per delitto di cui all’art. 4Ord. pen.
2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.