Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39546 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Miefo, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha conclu2c1iiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 19/10/2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’artico 590-bis, commi 1 e 8, codice penale.
All’imputato era contestato di avere cagionato per colpa, consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni gravi a NOME e NOME.
Sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito il ricorrent procedendo alla guida dell’autovettura Audi lungo la SP3, con direzione di marcia Metaponto-Matera, perdeva il controllo del veicolo ed invadeva l’opposta corsia marcia, collidendo violentemente contro l’autovettura Ford Focus proveniente dal senso di marcia opposto, con a bordo le due persone offese sopra indicate. In capo all’imputato erano individuati profili di colp specifica riconducibili alla violazione degli artt. 140 codice della strada, aver tenuto una condotta di guida tale da costituire pericolo per la circolazione stradale; 141, comma due, codice della strada, per non avere conservato il controllo del proprio veicolo e 143, comma quattro, codice della strada per avere invaso l’opposta corsia di marcia.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi di doglianza.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera C) e art. 85 n. 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150; violazione degli articoli 590-bis cod. pen., 129 e 529 cod. proc. pen. in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato contestato all’imputato e alla conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela delle persone offese.
II) Inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all’articolo 601 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decret di citazione per il giudizio di appello all’imputato.
III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli articoli 311, comma 4, 581 e 591 codice procedura penale in relazione alla dichiarazione d’inammissibilità di alcuni motivi di appello perché carenti sotto il profilo della specificità.
IV) Mancanza, COGNOME contraddittorietà o COGNOME manifesta COGNOME illogicità della motivazione con particolare riferimento ai seguenti profili della vicenda: a) valutazione COGNOME espressa COGNOME con COGNOME riferimento COGNOME all’assunzione COGNOME del COGNOME farmaco antistaminico, il cui bugiardino non inibisce la guida di veicoli da part dell’assuntore; b) valutazione in merito al fatto che il teste avesse avuto la netta sensazione che l’imputato avesse in mano un telefono o che non si fosse trattato di un colpo di sonno; c) valutazione riguardante le difformi conclusioni a cui giungono il C.T. nominato della Procura e quello nominato dalla difesa dell’imputato in ordine alla natura dei danni riportati dal persone offese.
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all’articolo 131-bis e 590-bis, comma 7, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta COGNOME illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancata motivazione in ordine alla invocata applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’articolo 590-bis, comma 7, cod. pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva insistendo nel richiedere l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Si osserva, con rilievo di carattere assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, la fondatezza del primo motivo di ricorso alla luce del testo contenuto nel decreto legislativo n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022.
Il reato di cui all’art. 590 bis, comma 1, cod. pen., per effetto dell modifiche introdotte, è divenuto procedibile a querela di parte.
Ciò anche nell’ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplat dall’ultimo comma dall’articolo 590-bis cod. pen.; detta previsione, infatti non è circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di reati .
La fattispecie prevede l’unificazione dei reati soltanto quoad poenam; i singoli reati, pertanto, conservano la loro autonomia ad ogni altro fine e
devono essere singolarmente considerati ai fini del regime di procedibilità a querela.
Nella sentenza si legge che non è stata sporta querela e che non risulta che le parti offese si siano costituite parti civili nel giudizio.
E’ d’uopo aggiungere che non risulta pervenuta la querela delle persone offese nel termine trimestrale previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertit con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Il contenuto del ricorso non consente di ritenere che esso sia inammissibile, considerata la pertinenza delle doglianze difensive elevate.
Non trova spazio applicativo, quindi, l’orientamento consolidato di questa Corte che ha stabilito la prevalenza dell’inammissibilità sulla mancanza della condizione di procedibilità della querela (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
In Roma, così deciso in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente