Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 932 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 8.10.2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, previo assorbimento dei reati contravvenzionali di cui ai capi B e C nel reato di lesioni stradali di cui a capo A, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di lesioni stradali e allontanamento senza prestare soccorso alla persona offesa, NOME COGNOME, dopo averlo investito con il suo ciclomotore mentre il COGNOME stava attraversando la strada (fatto del 10.2.2017).
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione, in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato alla luce delle indagini difensive e della deposizione del teste COGNOME, da cui poteva desumersi l’assenza del dolo in capo al prevenuto.
II) Vizio di motivazione, in relazione al difetto di prova per le condotte contravvenzionali di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, poi assorbite nel reato sub A, non essendo stato considerato che l’intervento della polizia è avvenuto a distanza di svariate ore successive all’incidente.
III) Violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e all’eccessività della pena.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo dedotto contro la sentenza impugnata generiche censure in fatto, a fronte di una motivazione che ha compiutamente esaminato e ricostruito i fatti, in assenza di vizi riscontrabili nella presente sede di legittimità.
5.1. Le doglianze non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito, i quali hanno adeguatamente evidenziato, sulla base degli elementi processualmente emersi, la dinamica del sinistro, consistita in un impatto sulle strisce pedonali tra il pedone e il ciclomotore guidato dal prevenuto, durante una imprudente manovra di sorpasso del COGNOME, nonché il comportamento del prevenuto il quale, dopo la caduta e non appena arrivata la pattuglia di agenti, aveva rialzato lo scooter e si era allontanato senza accertarsi delle condizioni della persona investita e senza farsi identificare.
5.2. Le violazioni degli artt. 186 e 187 cod. strada, assorbite nel reato di lesioni stradali, sono state ampiamente argomentate sulla scorta degli accertamenti tecnici in atti, che non possono certo essere messi in discussione in questa sede. Sotto questo profilo, la decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501).
5.3. Anche il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di pregio, in quanto non si confronta con la constatata irrogazione di una pena in misura prossima al minimo edittale, situazione che notoriamente non comporta la necessità di una dettagliata motivazione, potendo bastare il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 – 01). Il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato argomentato sulla base della gravità della condotta, posta in essere durante la sospensione della patente di guida a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 11 17 novembre 2022
Il Consig estensore
Il Presidente