Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 926 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in favore della parte civile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di pace di Padova nei confronti di NOME COGNOME, condannata per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME, che liquidava in 900 euro.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l’imputata a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO.
Con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, co. 3, 546, co. 1 lett. e) e 181 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione in merito al motivo con il quale si lamentava la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. da parte del Giudice di pace.
Questi aveva inflitto una pena che in misura rilevante si discosta dal minimo edittale senza indicare i criteri che, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. ritenuto rilevanti. La censura proposta al riguardo non è stata considerata dal Tribunale, avendo questo motivato unicamente in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 74, 178 lett. c), 180, 523, co. 2 e 538 cod. proc. pen. nonché dell’art. 125 cod. proc. pen. ed altresì degli artt. 185 cod. pen., 2056 e 1223 c.c. perché il Tribunale ha confermato l’ammontare del danno da risarcire considerando anche il danno derivante dalla perdita del cane della parte civile, con ciò incorrendo: nella violazione del principio della domanda perché era stato richiesto solo il danno da lesioni personali; nel vizio di omessa motivazione sulle censure avanzate dall’imputata nei confronti della sentenza di primo grado concernenti l’attendibilità di una consulenza medico legale prodotta dalla parte civile; nella violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. avendo assunto quale danno conseguenza di una condotta di lesioni personali colpose il pregiudizio derivato dalla morte del cane della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto alla motivazione in ordine alla pena base, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’insegnamento secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Inoltre, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici
previsti dall’art. 133 cod. pen., salvo che, come già rilevato, la pena si avvicini superi la misura mediana.
Nel caso che occupa la pena è stata individuata in 900 euro di multa, che rispetto ai termini edittali (individuabili nel combinato disposto dall’art. 59 comma 1, cod. pen. e dall’art. 52, comma 2, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 274/2000) del minimo di 258 euro al massimo di 2.582 euro, si situa ben al di sotto del medio edittale.
Peraltro, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente nella memoria difensiva, nello spiegare perché non si è ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche, il giudice di appello ha esplicitato anche i criteri utilizzati per confermar la pena. Quei criteri sono rappresentati dal disvalore del fatto, apprezzato in ragione delle lesioni cagionate al NOME, e dalla procurata morte di un altro animale. Indicazione che non va intesa come accrescitiva della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 590 cod. pen., evidentemente altro, ma come evocatrice delle modalità dell’azione, pertinenti ai sensi dell’art. 133, co. 1, n. cod. pen.
In conclusione, la motivazione risulta del tutto conforme alle prescrizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità.
1.2. Il secondo motivo è aspecifico. Con il ricorso si prospetta che il danno sia stato quantificato anche in ragione della perdita patita dalla persona offesa del proprio cane, ad opera del cane che inferse a quella le lesioni per cui è processo. Occorre dare atto alla ricorrente che l’espressione utilizzata dal Tribunale si presta a fraintendimenti, affermandosi che va mantenuto fermo “il ‘quantum’ liquidato a titolo di risarcimento siccome corrispondente al danno complessivamente causato alla parte civile e costituito, oltre che dalla perdita del bassotto, anche da pregiudizio di natura biologica …”.
Tuttavia, posto che il danno biologico è stato quantificato sulla base della consulenza medico legale prodotta dalla difesa di parte civile, la ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto che la somma di 900 euro eccede il danno biologico. In altri termini, che il danno da perdita del bassotto, certamente non riconducibile alle conseguenze dirette ed immediate del reato attribuito alla COGNOME, abbia trovato effettiva espressione quantitativa nella somma liquidata alla COGNOME. Non avendo soddisfatto tale onere il motivo risulta appunto aspecifico.
Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile NOME AVV_NOTAIO, che vanno liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/9/2022.