Lesioni Personali: Quando un Graffio Diventa Reato?
Il concetto di lesioni personali nel diritto penale è spesso associato a danni fisici di una certa gravità. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40621/2023) ribadisce un principio fondamentale: anche un’alterazione fisica apparentemente minima, come un’escoriazione, è sufficiente per configurare il reato. Analizziamo questa importante decisione per capire perché la legge tutela l’integrità fisica in modo così ampio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata in appello nei confronti di un individuo. L’imputato era stato ritenuto responsabile di due reati: furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La condanna prevedeva una pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa.
L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, contestando unicamente il capo della sentenza relativo alle lesioni personali. La sua difesa sosteneva che le semplici escoriazioni, certificate dai sanitari, non potessero essere qualificate come ‘malattia’, elemento costitutivo essenziale del reato previsto dall’art. 582 del codice penale.
La Questione Giuridica: Che Cos’è la ‘Malattia’ nelle Lesioni Personali?
Il fulcro del ricorso si basava su un’interpretazione restrittiva del termine ‘malattia’. Secondo la tesi difensiva, un semplice graffio o un’escoriazione non comporterebbe un’alterazione funzionale significativa dell’organismo, limitandosi a un danno superficiale e localizzato. Di conseguenza, mancherebbe l’evento tipico del reato di lesioni personali.
La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata chiamata a pronunciarsi sulla correttezza di questa interpretazione, confrontandola con il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo privo di specificità e meramente riproduttivo di argomentazioni già correttamente respinte nei gradi di merito. Nel merito, i giudici hanno ribadito con forza la nozione giuridica di ‘malattia’ ai fini del reato di lesioni personali.
La Corte ha spiegato che il concetto di malattia include qualsiasi alterazione anatomica, anche se localizzata e di lieve entità, che comprometta una funzione dell’organismo. Nel caso delle escoriazioni, la funzione compromessa è quella protettiva dell’epidermide. La pelle, infatti, non ha solo una funzione estetico-sensoriale, ma agisce come barriera contro agenti esterni potenzialmente nocivi.
Citando precedenti sentenze (Sez. V, n. 40428/2009 e Sez. 5, n. 25029/2020), la Cassazione ha sottolineato che ciò che rileva è la presenza di una ‘compromissione locale della funzione propria dell’epidermide’, anche se minima ma comunque apprezzabile. Un’escoriazione, interrompendo l’integrità della cute, rappresenta esattamente questo tipo di alterazione funzionale.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma un principio di ampia tutela dell’integrità fisica. Le implicazioni pratiche sono chiare: per la configurazione del reato di lesioni personali, non è necessario causare un danno grave o una patologia complessa. È sufficiente provocare un’alterazione, anche superficiale come un graffio, che incida sulla normale funzionalità di una parte del corpo.
Questo orientamento serve a scoraggiare qualsiasi forma di aggressione fisica, stabilendo che ogni violazione dell’integrità corporea, a prescindere dalla sua entità, ha una rilevanza penale. La gravità del danno influenzerà l’entità della pena, ma non l’esistenza stessa del reato.
Una semplice escoriazione o un graffio può costituire il reato di lesioni personali?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche un’escoriazione integra il reato di lesioni personali perché costituisce un’alterazione anatomica che compromette, seppur in modo minimo e localizzato, la funzione protettiva della pelle.
Cosa intende la legge per ‘malattia’ ai fini del reato di lesioni personali?
Per ‘malattia’ in senso giuridico si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche se di lieve entità e non influente sulle condizioni generali, che causi una compromissione, anche locale, di una funzione del corpo, come quella protettiva dell’epidermide.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Esso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, senza sollevare nuove e pertinenti questioni di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40621 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40621 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Co di appello di Roma il 27.10.2022 ha confermato la sentenza di primo grad emessa in data 09.05.2022 dal Gip del Tribunale della medesima città, che avev accertato la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al capo a) riqu nel meno grave delitto di furto con strappo di cui all’art.624-bis cod. pen. e delitto di lesioni ex art. 582-585 di cui al capo b) e lo aveva condannato all di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo dì ricorso che deduce violazione di legge relazione all’art.582 cod. pen. è privo di specificità in quanto riproduttivo d di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giur dal giudice di merito che aveva osservato come anche le escoriazioni rilevabili certificato sanitario in atti sono ricomprese all’interno della definiz alterazione anatomica che, ancorché localizzata, di lieve entità e non infl sulle condizioni organiche generali, costituisce “malattia” in tema di l personali, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale formatos sede di interpretazione dell’art.582 cod. pen. (Sez. V, n.40428 del 11.06.2 COGNOME, Rv.245378; Sez. 5, Sentenza n. 25029 del 15/07/2020, Rv. 279404 01 che ha posto in rilievo che ciò che rileva è che vi sia stata una sia pur m ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell’epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anc soprattutto quella di protezione dell’intero organismo, in ogni sua par contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.