Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11114 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MASSA LUBRENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il locale Tribunale ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 81 co.1, 590 comma 1 e 5, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, deducendo vizio di motivazione nonché erronea valutazione degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, avendo il giudice del merito, pur riconoscendo il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, escluso la co:pa sul presupposto della mancata percezione dei pedoni.
Tale argomentazione per il ricorrente appare illogica, poiché è proprio la mancata percezione della presenza delle persone offese, ben visibili mentre attraversavano la careggiata, ad integrare la violazione dell’articolo 141, comma 2, cod. strada che impone al conducente una guida prudente e adeguata alle circostanze. Ne deriva che il COGNOME era nelle condizioni di adottare una condotta alternativa, più prudente e attenta, idonea ad evitare l’investimento o, quantomeno, a ridurne le conseguenze, sicché, l’evento lesivo è a lui rimproverabile a titolo di colpa.
Ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 29 ottobre 2025, la Corte di Appello di Napoli, esaminati gli atti, rilevata l’inammissibilità dell’appello proposto in relazione al reato di lesion colpose lievi, trattandosi di fattispecie rientrante nella competenza del Giudice di Pace, ha disposto la conversione dell’impugnazione in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 36 d.Lgs. 274/2000 in applicazione del principio della prevalenza della voluntas impugnationis, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l’ulteriore corso.
Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Lo stesso, inoltre, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’ impugnato (sui contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il PM ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Come correttamente evidenziato dal giudice del merito, sebbene sia stata oggettivamente raggiunta la prova della sussistenza delle lesioni in danno delle persone offese e del nesso causale tra tali eventi e la condotta del COGNOME, l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’imputato, il quale, peraltro, procedeva ad una velocità inferiore al limite consentito dalla legge.
È vero che nell’editto accusatorio si contesta al COGNOME di non aver adeguato la velocità del proprio veicolo ai sensi dell’articolo 141 cod. strada, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare “elastica”, quale quella prevista dall’art. 141 cod. strada, non è sufficiente un generico richiamo alla regola violata, ma è necessario procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete del caso, al fine di verificare l’effettiva efficienza causale della condotta asseritamente antidoverosa (Sez. 4, n, 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273871).
Nel caso di specie, con motivazione logica e congrua, nel provvedimento impugnato si rileva che l’istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME abbia effettivamente visto le persone offese nell’atto di attraversare la strada. Al contrario, è emerso in maniera univoca che i due pedoni sono sbucati improvvisamente da una fila di motorini parcheggiati sul lato della strada, attraversando al di fuori delle strisce pedonali. È pertanto verosimile che gli stessi siano divenuti visibili al COGNOME solo nel momento in cui già occupavano la carreggiata, essendo in precedenza coperti dai motorini in sosta.
In questo contesto, secondo la logica e perciò incensurabile valutazione del giudice del merito, non è possibile individuare un comportamento alternativo da parte del COGNOME poiché tale valutazione presuppone l’avvistamento dei pedoni o, quantomeno, l’omissione colposa di questo avvistamento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di nesso di causalità, l’accertamento, nei casi di condotta omissiva, richiede in primo luogo una ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico, potendosi procedere al successivo giudizio controfattuale solo laddove tale preliminare verifica abbia un esito positivo. Dunque, in mancanza di una ricostruzione certa di questi presupposti, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che non fosse possibile fondare la responsabilità del COGNOME su un
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mero giudizio controfattuale ipotetico (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/03/2026