Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FELTRE il 10/06/1992
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla memoria in atti uditi i difensori:
l’avvocato NOME COGNOME che si riporta agli scritti in atti e chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; deposita memorie scritte; per le spese lega di rappresentanza chiede che vengano liquidate equitativamente; fa presente che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
l’avvocato NOME COGNOME che espone i motivi di ricorso depositati chiedendone l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Belluno, che ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno, per il reato di lesioni aggravate ex art. 577, primo comma, ai danni della compagna convivente NOME COGNOME consistite in politraumi, giudicati guaribili in giorni 15.
L’imputato era stato assolto dal Tribunale, con formula “perché il fatto non sussiste”, riguardo all’altra contestazione mossagli nel processo, di maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa persona offesa.
Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni.
Si critica, in particolare, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni de vittima-testimone svolta dai giudici di merito, dichiarazioni che appaiono, invece, contraddittorie, piene di incongruenze e incapaci di fondare una condanna per il delitto in esame “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La tesi del ricorrente è che le lesioni sarebbero seguite ad una condotta non dolosa ma accidentale, connessa al tentativo da parte sua di mettere fine ad una lite con la vittima, dovuta a ragioni familiari: mentre tentava di allontanarla d casa, la donna avrebbe urtato un cancelletto basso posto a presidio dell’ingresso e sarebbe caduta, procurandosi le lesioni.
2.2. Il secondo motivo di ricorso muove dalla ritenuta erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la sentenza ha valutato come non applicabile nel caso di specie, ai sensi del terzo comma, n. 3, di tale norma, in quanto il delitto di lesioni era aggravato dall’essere la vittima legata all’autore del reato da un rapporto di stabile convivenza.
La difesa rileva come la disposizione ostativa all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in tale ipotesi è stata introdo successivamente alla data di commissione del fatto, risalente all’11.04.2021, e dunque, trattandosi di norma penale sfavorevole, non può essere retroattiva.
Viceversa, avrebbe dovuto tenersi conto della disposizione novellata più favorevole, relativa alla valorizzazione della condotta susseguente al reato per il riconoscimento della citata causa di esclusione della punibilità: il ricorrente ha immediatamente soccorso la persona offesa, aiutandola a rialzarsi.
Si contesta, infine, la valutazione degli indicatori ritenuti espressivi di no particolare tenuità del fatto, senza prendere in esame l’assenza di precedenti penali, la non abitualità della condotta, l’esiguità delle lesioni.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.
3.1. La difesa della parte civile ha depositato memorie in vista dell’udienza con le quali chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, spiegandone le ragioni, e fa istanza di rifusione delle spese processuali sostenute nel grado di legittimità, evidenziando l’ammissione al gratuito patrocinio della vittima del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo di critica è inammissibile, formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, perché volte ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda al centro dell’imputazione di reato nei confronti del ricorrente (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La tesi difensiva punta a sostenere, anche in sede di legittimità, l’accidentalità dell’accaduto, del tutto incompatibile con la ricostruzione di quanto subito dalla teste, che ha chiarito come l’imputato l’abbia trascinata di forza fuori casa, al culmine di una ennesima lite, facendola cadere rovinosamente sul cancelletto basso che presidiava l’ingresso dell’abitazione con la funzione di evitare che il cane di famiglia uscisse; successivamente, l’aveva anche spinta fuori, sotto la pioggia.
Si tratta di una condotta chiaramente volontaria, da cui sono derivate le lesioni, non di poco conto e politraumatiche, riportate dalla vittima, che, dopo quell’episodio, ha interrotto la relazione con l’imputato, rifugiandosi dai genitori, quali hanno confermato il contesto dei rapporti litigiosi tra i due e l’episodio final raccontato loro dalla figlia, che li aveva immediatamente allertati, spaventata.
Si censura anche in modo reiterativo e manifestamente infondato l’attendibilità della persona offesa-testimone, che, invece, a dispetto di quanto tende a rappresentare il ricorso, non è messa in dubbio dall’assoluzione dell’imputato per il reato di maltrattamenti, escluso soltanto in considerazione dell’inidoneità delle condotte accertate, per come affidabilmente ricostruite anche grazie alla testimonianza della vittima, a rientrare nella tipicità del delitto di all’art. 572 cod. pen.
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In particolare, il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del carattere di abitualità della condotta, richiesto ai fini della configurabilità della fattis delittuosa, e la sentenza impugnata si è limitata a tale precisazione, a pag. 6, senza che in qualsiasi modo sia stata messa in dubbio l’attendibilità della persona offesa.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non vi è dubbio che, alla data del fatto, il reato di lesioni aggravate in contestazione non rientrava tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., innovata sul punto soltanto con il d. Igs. n. 150 del 2022, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022, sicchè, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., la norma sfavorevole successiva non può applicarsi al caso di specie.
Tuttavia, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto anche nel merito, con una motivaizione che può prescindere dalle considerazioni di ordine formale sull’applicabilità di essa al reato commesso dall’imputato.
Si sono valorizzate per escludere l’istituto di favore alcuni significativi element di fatto – il contesto familiare in cui è stato commesso il reato e la presenza dei figli piccoli della coppia durante l’aggressione; le futili motivazioni (la lite cominciata per il rifiuto dell’imputato di aiutare la sua convivente con i piccoli); circostanza che l’azione è stata di per sè molto violenta; le conseguenze lesive realizzatesi, con ben 15 giorni di prognosi e un politrauma, e il rischio di quelle ben più gravi che avrebbero potuto verificarsi, visto il tipo di caduta.
Si tratta di argomentazioni adeguate e logiche, che, dunque, si sottraggono al sindacato del Collegio, censurabili in questa sede, alle quali non basta opporre l’incensuratezza del ricorrente o ancora la condotta conseguente al reato di avere aiutato la persona offesa a rialzarsi da terra.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
4.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto impost dalla legge.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese
dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla
legge.
Così deciso il 03/06/2025.