Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 novembre 2019, con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, per i reati previsti dagli artt. art. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato
non doversi procedere, in relazione ai reati ascritti all’imputato al capo A) dell’imputazione, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in diminuzione per i reati residui.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all’udienza del 10/03/2023 e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc. pen., 24 Cost. Si sostiene che, in data 27 febbraio 2023, il difensore dell’imputato aveva inviato, a mezzo PEC, istanza di rinvio per legittimo impedimento essendo impegnato innanzi alla Corte di cassazione e impossibilitato a nominare un sostituto processuale, essendo l’unico difensore di entrambi gli imputati. La Corte di appello di Napoli aveva omesso di valutare l’istanza di rinvio de qua e, previa nomina di difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., aveva pronunciato l’impugnata sentenza. Si lamenta che il processo è stato trattato in assenza del difensore di fiducia; l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determinerebbe il difetto di assistenza dell’imputato con la conseguente nullità, di cui agli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva reiterata infraquinquiennale e il conseguente mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che l’imputato risulta gravato da un unico risalente precedente per reati di indole diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo – con il quale si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all’udienza del 10/03/2023 e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc:. pen., 24 Cost. risulta assorbente rispetto alla seconda censura e deve essere accolto.
1.2. In primo luogo, giova ricordare che l’impedimento del difensore, se legittimo e correttamente motivato, costituisce causa di rinvio dell’udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Rv. 279664). Con specifico riguardo alla ricevibilità dell’istanza di rinvio trasmessa a mezzo “posta
elettronica certificata”, si è specificatamente affermato che la richiesta, ove i giudice ne abbia notizia, genera l’obbligo di valutare l’impedimento allegato, anche disponendo gli opportuni accertamenti (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314); alla base delle aperture della giurisprudenza sulla idoneità della trasmissione “telematica” delle istanze di rinvio per legittimo impedimento c’è la valorizzazione della natura preminente della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio processuale attraverso la verifica – anc:he ex officio di eventuali impedimenti delle parti necessarie.
Si è verificata, pertanto, una violazione del diritto di difesa inquadrabile nella categoria delle nullità a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
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