Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 178 lett.c), cod. proc. pen., sul presupposto che la Corte di appello aveva
omesso di valutare la richiesta di differimento dell’udienza stante l’impossibilità a comparire dell’imputato, risultante da certificazione medica inviata il 28 settembre 2023 e nuovamente depositata all’udienza di discussione.
Dalla suddetta certificazione, risultava che l’imputato era in stato di “agitazione e alterazione dello stato mentale e assunzione di farmaci antipsicotici. Al momento il paziente è agitato e poco controllabile”.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, sul presupposto che la relazione di servizio redatta dagli operanti, nell’attestare che l’imputato al momento dei fatti si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica, avrebbe dovuto indurre ad effettuare una specifica valutazione in ordine all’eventuale incapacità di intendere e volere del predetto.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta il mancato differimento dell’udienza, nonostante fosse stata rappresentata l’impossibilità dell’imputato di comparire, a causa delle condizioni di salute documentate nel certificato medico inviato mediante pec.
Dalla lettura del verbale di udienza del 29/9/2023, risulta che la Corte di appello ha dato atto che l’imputato non è comparso «senza addurre alcun legittimo impedimento» , il che dimostra come la certificazione medica inviata non è stata portata all’esame del collegio giudicante che, conseguentemente, non si è in alcun modo pronunciato sulla legittimità o meno dell’impedimento.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi la nullità derivata della sentenza, emessa senza che la Corte di appello abbia verificato le ragioni dell’assenza dell’imputato, con conseguente lesione del diritto a partecipare all’udienza.
Ne consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio, dovendosi provvedere all’integrale rinnovazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Così deciso il 16 maggio 2024