Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11695 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11695 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Colleferro il 20 dicembre 1984
avverso la sentenza resa 1’11 Marzo 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
sentito l’avv.NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Velletri resa il 20 ottobre 2023, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di riciclaggio e ha ridotto la pena inflitta in primo grado, rideterminandola in a tre di reclusione e 3600 di multa.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 177 e 179 cod.proc.pen. perchè la Corte di appello non ha esaminato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento per ragioni di salute avanzate dal difensore il 9
1.
Marzo 2024. Osserva il ricorrente che, avendo chiesto la discussione orale in presenza per l’udienza dell’Il Marzo 2024 , il 9 Marzo 2024 trasmetteva a mezzo PEC istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto ad un’affezione influenzale documentata da correlato certificato medico. Alla data prevista per l’udienza il giudicante dava atto dell’assenza del difensore, ma nulla proferiva con riferimento all’istanza di rinvio e si ritirava per emettere sentenza.
Osserva il ricorrente che il legittimo impedimento del difensore di fiducia ,documentato e tempestivamente comunicato icostituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza.
2.2 Nullità della sentenza nella parte in cui omette qualsivoglia motivazione sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui è giudizio e quelli già coper dalla sentenza di patteggiamento resa 18 ottobre 2019 dal Tribunale ordinario di Velletri.
Tra i motivi di gravame si contestava il diniego del vincolo della continuazione tra l’imputazione oggetto del presente giudizio e quella oggetto della sentenza resa ‘8 ottobre 2019 dal Tribunale di Velletri, relativa alla violazione in materia di sostanze stupefacenti, per la quale si e proceduto separatamente con rito direttissimo. Osserva il ricorrente che tali addebiti scaturivano dalla medesima operazione di Polizia giudiziaria e in particolare dall’esito di una perquisizione avvenuta nell’abitazione dell’imputato, sicché entrambe le condotte erano consumate nello stesso luogo e nella medesima data ed erano tese ad ottenere un profitto economico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del, Rv. 285301 – 01; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 265483)
Dagli atti allegati al ricorso risulta che con Pec inviata alla cancelleria il 9 marzo 2024, difensore aveva chiesto il rinvio dell’udienza rassegnando il proprio impedimento a comparire e allegando un certificato medico da cui emergeva il suo stato febbrile e l’impossibilità di uscire dal domicilio.
Dall’esame degli atti presenti nel fascicolo processuale e da quelli trasmessi dalla Corte di appello emerge che l’istanza era stata tempestivamente inviata al corretto indirizzo della Corte di merito, in vista dell’udienza a trattazione orale, ma non era stata portata a conoscenza del collegio giudicante, che ha preso atto dell’assenza del difensore e lo ha sostituito ex art. 97 quarto comma cod.proc.pen..
Su detta istanza di rinvio non è stata formulata alcuna valutazione, né nel verbale di udienza, né nella sentenza impugnata.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché si celebri un nuovo giudizio di secondo grado, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Roma 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME a Borsellino
La Presidente
NOME COGNOME