Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 25/08/1982 avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 19 settembre 2024, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di applicare la misura dell’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/90 ritenendo che, a prescindere dai profili di merito, il condannato si è reso irreperibile presso il domicilio eletto.
Il giudice, nel motivare il rigetto dell’istanza, ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che il 2 febbraio 2024 la Questura di Vicenza – Divisione Anticrimine – ha riferito che il condannato non risulta più risiedere nella giurisdizione del comando di Vicenza da quando, in data 19 gennaio 2024, ha concluso il programma presso la Comunità Nova Vita di Vicenza.
Nello specifico, poi, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente si è reso responsabile del reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., commesso nel 2020, per il quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni 6 di reclusione e che non si annoverano ulteriori iscrizioni nel Certificato del Casellario Giudiziale.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c) e 420 ter. comma 5 c.p.p. Nel primo motivo la difesa, facendo specifico riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto, rileva che l’ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare e pertanto pronunciarsi e motivare in ordine all’istanza di rinvio per legittimo impedimento, puntualmente documentata, dallo stesso inviata in data 17 settembre 2024.
2.2. Vizio di motivazione quanto all’assenza delle condizioni previste dalla norma per l’ammissione del condannato al regime di espiazione della pena alternativo alla detenzione inframuraria, in ragione dell’asserito stato di sua irreperibilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione resa dal Tribunale in ordine all’inattualità del programma terapeutico socioriabilitativo e alla mancanza della sua idoneità al recupero del soggetto sarebbe carente e contraddittoria. In ordine a tali aspetti, infatti, il giudice della sorveglianza avrebbe totalmente omesso di considerare la documentazione allegata all’istanza di rinvio dalla quale risultava: a) che il COGNOME non aveva intenzione di interrompere il programma. terapeutico ma che egli aveva proseguito il percorso riabilitativo presso un professionista privato accreditato, al fine di garantirsi un adeguato reinserimento nel tessuto sociale; b) che il ricorrente aveva modificato la propria residenza fissandola in Vicenza (VI), INDIRIZZO dove espressamente aveva eletto domicilio (cfr. dichiarazione allegata all’istanza di rinvio). A fronte di tal elementi, d’altro canto, la motivazione è carente anche in ordine alla mancata valutazione circa la necessità di disporre degli approfondimenti istruttori.
Nello stesso atto di ricorso la difesa ha richiesto la sospensione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2024, ritenuto sussistente il fumus boni iuris quanto alla mancata valutazione dell’istanza di rinvio e il periculum derivante dalla prosecuzione della pena in regime detentivo, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
In data 30 dicembre 2024 è pervenuta in cancellaria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la nullità dell’ordinanza in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’istanza di legittimo impedimento pervenuta a mezzo p.e.c. il giorno precedente l’udienza.
La doglianza è fondata.
2.1. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che la difesa, in data antecedente l’udienza, ha inviato a mezzo p.e.c. istanza di rinvio per legittimo impedimento, debitamente documentata, alla quale, peraltro, ha anche allegato una nuova elezione di domicilio del condannato, pure evidenziando le ragioni per i quali era stato interrotto e modificato il programma terapeutico.
Dal verbale d’udienza risulta che sia il condannato che il difensore erano assenti, tanto che il secondo è stato sostituito da un professionista reperito sul momento.
Nel verbale e nel provvedimento non risulta che il Tribunale abbia provveduto in merito all’istanza né, considerato il tenore della decisione, che abbia tenuto comunque conto dell’elezione di domicilio del condannato a questa allegata.
2.2. La mancanza di motivazione quanto all’istanza di differimento per legittimo impedimento determina la nullità del provvedimento impugnato.
Come anche recentemente ribadito, infatti, «la previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicchè il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima» (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 – 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279725 – 01).
2.3. La doglianza oggetto del secondo motivo è assorbita.
2.4. Il vizio rilevato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 23 gennaio 2025
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE