Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33402 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 20073/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura della detenzione domiciliare per anni uno, ex art. 47ter comma 1ter legge 26 luglio 1954, (misura giustificata dalla sussistenza di patologie fisiche e psichiche, quali la neoplasia alla tiroide e la depressione maggiore), che era stata applicata aXXXXXXXXXXXXXXX dal medesimo ufficio con provvedimento del 11/12/2024, in relazione alla sanzione derivante dalla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, come da cumulo di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 28/12/2024, con fine pena fissato al 9/12/2031. Il suddetto provvedimento di revoca ha tratto origine dall’esistenza di reiterate violazioni delle diverse prescrizioni, che risultavano imposte unitamente alla misura (in particolare, era stata riscontrata la presenza di pregiudicati presso l’abitazione del condannato; era stata constatata l’assenza da casa di quest’ultimo; si era rilevato l’uso di sostanza stupefacente, da parte dello stesso; era emersa la presenza presso la di lui abitazione di una donna, da lui poi malmenata).
Ricorre per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza. Il detenuto aveva chiesto di prender parte all’udienza del 21/05/2025, mediante collegamento a distanza; tale partecipazione era però divenuta impossibile, in ragione dell’esecuzione – nei suoi confronti – di un TSO, eseguito presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di XXXXXXa. Ad onta di ciò, l’udienza Ł stata ugualmente tenuta, senza che al condannato venisse consentito di presenziare.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza non ha descritto nØ l’entità delle violazioni ex art. 385 cod.
pen. e 75 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nØ la natura delle rilevate frequentazioni violative del regime di arresti domiciliari, limitandosi a rinviare pedissequamente al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva ritenuto tali fatti non idonei a fondare la revoca della misura alternativa. La difesa, peraltro, aveva dimostrato – attraverso il deposito di memoria, con allegata documentazione – la reale natura di tali frequentazioni, che erano costituite da familiari del condannato. Quanto all’episodio inerente alla donna malmenata presso l’abitazione del ricorrente, trattasi di nulla piø che di una confidenza fatta alla polizia giudiziaria.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’impugnazione pecca sotto il profilo della autosufficienza, non essendo allegati alla stessa nØ la richiesta di partecipazione all’udienza, nØ il verbale di udienza; il tutto rende impossibile scrutinare la fondatezza della doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito specificati.
¨ anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo”, questo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che questa Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Ciò comporta l’obbligo, in capo a questo Collegio, di procedere a un vaglio – ricorrendo all’accesso diretto al fascicolo – della questione processuale posta dalla difesa con il primo motivo.
Tale verifica – nella concreta fattispecie – consente agevolmente di evincere come il ricorrente avesse chiaramente manifestato la volontà di presenziare all’udienza del 21 maggio 2025 (si veda, sul punto, la comunicazione proveniente dalla Direzione della Casa di reclusione di XXXXXXX, contenente anche la relata di notifica del decreto di fissazione di udienza camerale, pervenuta al Tribunale di sorveglianza di Catania in data 29 aprile 2025). Apprezzabile per tabulas , inoltre, Ł l’avvenuta sottoposizione del condannato a TSO, con ricovero immediato presso il locale nosocomio, cagionato dall’essere il soggetto afflitto da ‘alterazioni psichiche’ (il ricovero risulta avvenuto alle ore 20.45 del 17/05/2025, con diagnosi di agitazione psicomotoria e stato ideativo anticonservativo, a causa di un riferito stato dell’umore deflesso).
All’udienza tenutasi il 21 maggio 2025, viepiø, la difesa ha espressamente domandato il rinvio dell’udienza, rappresentando appunto l’avvenuta sottoposizione del proprio assistito a TSO e quindi, l’impossibilità dello stesso a presenziare, neppure in videocollegamento.
3.1. Il principio di diritto che governa la materia Ł nel senso della rilevanza, in sede di procedimento di sorveglianza, del legittimo impedimento dell’interessato che si trovi detenuto, a condizione che lo stesso – come verificatosi nella concreta fattispecie – abbia preventivamente richiesto di essere personalmente sentito (Sez. 1, n. 26478 del 09/06/2009, Martino, Rv. 244037 – 01).
Si veda anche, sul punto, Sez. 1, n. 437 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285613 – 01, nella cui motivazione Ł dato leggere quanto segue: ‘La patologia che costituisce legittimo ‘impedimento ex art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., norma applicabile anche al procedimento di sorveglianza, se il condannato ha chiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280299), Ł, infatti, soltanto quella che impedisce fisicamente all’interessato di presentarsi all’udienza, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 259287; Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012′ COGNOME, Rv. 252,318), situazione cui la giurisprudenza ha assimilato quella che comporti la possibilità di presentarsi in udienza senza consentire, però, una partecipazione vigile ed attiva (Sez. 6, n. 43885 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 241913; Sez. 6, n. 12836 del 04/02/2005, COGNOME, Rv. 231720)’.
3.2. In applicazione di tali condivise regole ermeneutiche, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare adeguatamente il rilievo da riconnettere al dedotto impedimento; risulta distonica rispetto al thema decidendum , al contrario, l’avversata decisione reiettiva, fondata apoditticamente sulla natura urgentissima della decisione da adottare all’esito dell’udienza.
La fondatezza del motivo processuale ha carattere assorbente, rispetto all’ulteriore doglianza difensiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.