Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello L’Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna per il reato d furto in abitazione;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivaz quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio ad horas a causa del legittimo impedimento del difensore dovuto a problemi di viabilità e pone una questione giuridica su imprescindibilità della presenza del difensore nell’udienza camerale (=h appello e sulla rilev del legittimo impedimento del medesimo quale causa di rinvio del processo;
Considerato che, prima di addentrarsi nel tema giuridico articolato dal ricorrente, occ verificare se l’impedimento dedotto dal difensore fosse assoluto e se esso fosse documentato, trattandosi di precondizioni per poi discutere del rilievo dell’impedimento – qualora legi – quale causa di rinvio dell’udienza camerale di appello;
Considerato che, su questo versante, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti dell decisione, sulla quale esercita il proprio controllo; con la conseguenza che il Giudi legittimità, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere da motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustifica giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e NOME, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 d 19/03/2002, COGNOME NOME ed NOME, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Cort cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quan tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e alt Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304).
Considerato che la scelta della Corte di appello di trattare il processo appare legit laddove 1) il ricorrente non risulta aver documentato l’esistenza di una situazione preventivabile e non controllabile che gli abbia impedito di presentarsi in udienza all’ fissato, avendo solo allegato al ricorso un’attestazione di Cancelleria circa la sua presentaz alle ore 14.30 (che comprova solo che egli si è presentato in Corte a quell’ora, ma non ch ritardo fosse dovuto ad un impedimento assoluto); 2) di fronte alla mancata allegazione di un situazione impeditiva straordinaria, il solo riferimento alle condizioni di traffico non co prospettazione del ricorrente, giacché esse non costituiscono un impedimento assoluto, trattandosi di situazione diffusa e prevedibile, rispetto alla quale è possibile pia
un’organizzazione degli spostamenti che consenta l’arrivo puntuale nell’aula di udienza; 3) caso di specie, peraltro, come si evince dall’attestazione di Cancelleria allegata al rico Corte di appello ha assecondato la richiesta del difensore inviata via pec la stessa mattin quanto il processo non è stato trattato alle ore 9.00, ma, per ultimo, alle ore 12.10.
Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.