Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11589 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 6 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l’odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 14 aprile 1975.
Nell’illustrare lo svolgimento del processo, riferiva di aver respinto una richiesta di rinvio formulata dal difensore dell’imputato per un impedimento costituito da una visita medica, avendo rilevato che l’appuntamento era stato preso quando già era nota la data dell’udienza, che non si trattava di una visita urgente e che l’orario non era incompatibile con quello dell’impegno processuale.
Nel merito del processo, ricostruiva i fatti in modo coerente con l’accertamento
compiuto in primo grado, disattendeva le argomentazioni difensive in ordine al soggetto cui era riferibile il possesso dell’arma, all’inoffensività della stessa, alle ragioni giustificative del possesso, all’insussistenza dei motivi per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., alla congruità della pena.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con un unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. Lamenta che non sia stato concesso il rinvio per impedimento del difensore nonostante non fosse imminente il termine di prescrizione, nonostante la richiesta di rinvio fosse stata tempestivamente depositata, fosse corredata da idonea documentazione che dimostrava l’impossibilità di sostituzione e fosse relativa a visita specialistica da svolgersi presso un ente pubblico, in tal modo incorrendo in violazione di legge.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, avendo la Corte di appello adeguatamente e congruamente documentato il rigetto della richiesta di rinvio in conformità ai principi che disciplinano la materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati.
L’art. 420ter , comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche avanti il giudice dell’impugnazione per effetto del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen., dispone che il giudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza del difensore ‘Ł dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchØ prontamente comunicato’. Presupposti del rinvio sono, quindi, l’impedimento assoluto e la tempestività della comunicazione. Legittimo impedimento e impossibilità assoluta di comparire sono concetti che si pongono in rapporto di causa – effetto, la cui valutazione Ł rimessa alla discrezionalità motivata del giudice. Questa Corte considera come assoluti quegli impedimenti che possono ritenersi anche solo ragionevolmente insuperabili in concreto secondo l’ id quod plerumque accidit . L’impedimento, inoltre, deve essere effettivo ed attuale e, quindi, deve sussistere nel momento in cui l’udienza deve essere celebrata.
D’altro canto, la tempestività della comunicazione deve essere valutata non con riferimento alla data rispetto alla quale viene fatto valere, ma in relazione al momento in cui Ł insorta la causa dell’impedimento e il difensore ne Ł venuto a conoscenza (Sez. 6, sentenza n. 16054 del 2.4.2009, Rv. 243524-01).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame, l’impedimento fatto valere dal difensore non possedeva le caratteristiche cui la legge subordina il diritto al rinvio. La Corte territoriale ha rilevato che la visita medica era di controllo e non aveva carattere di urgenza, circostanza non contestata dal
ricorrente, il che esclude l’indifferibilità dell’impegno in base alla giurisprudenza di questa Corte. Si Ł affermato che non ricorre un impedimento rilevante ai fini del rinvio quando il ricovero sia volontario ed effettuato per compiere accertamenti clinici di routine in quanto, in tal caso, l’adempimento non Ł indifferibile (Sez. 2, sentenza n. 22186 del 22.5.2007, Rv 236686; Sez. 3, sentenza n. 4279 del 13.2.1998, Rv. 210506), così come quando la necessità di effettuare l’accertamento quel giorno nasca non dall’urgenza dell’accertamento bensì dalla disponibilità della struttura sanitaria (Sez. 6, sentenza n. 45659 del 19.11.2010, Rv. 249034-01).
La Corte ha altresì motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, osservando che l’orario della visita non era incompatibile con quello dell’udienza. La motivazione Ł congrua, in quanto l’orario della visita rileva al fine della valutazione del requisito dell’attualità ed effettività dell’impedimento. Nel caso di specie, secondo la valutazione operata dalla Corte territoriale e non contestata in fatto dal ricorrente, l’orario della visita, era compatibile con la celebrazione dell’udienza ed escludeva, quindi, l’attualità ed effettività dell’impedimento.
Inoltre, la Corte ha osservato che la visita era stata prenotata quando era già nota la data dell’udienza, sicchØ ben possibile era per il difensore evitare la sovrapposizione degli impegni.
Queste argomentazioni, coerenti con i principi espressi da questa Corte in tema di legittimo impedimento, non sono inficiate dai motivi addotti dalla difesa. Irrilevante Ł la circostanza che il reato non fosse prossimo alla prescrizione. La fissazione dei processi avviene sulla base di criteri prestabiliti e sulla base di una organizzazione dell’attività di udienza che solo fondati motivi possono superare. La circostanza che la visita specialistica dovesse essere effettuata presso un ente pubblico non rileva, posto che la mancanza di urgenza consentiva di posticipare l’impegno e che anche gli enti ospedalieri dispongono di giorni e fasce di orari di visita.
4. Per completezza, si aggiunge che questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che «Il difensore impedito a comparire per ragioni di salute Ł tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare un sostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendono impossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata per la prevedibilità dell’impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addotti dal difensore per giustificare l’omessa nomina di un sostituto processuale)» (Sez. 1, n. 27516 del18/03/2025, Rv. 288336-02; Sez. 3, n. 38475 del 4ì31/05/2019, Rv. 276761-01). Nel caso di specie, non risulta che il difensore abbia motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostituto processuale.
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere osservando che la motivazione di rigetto della richiesta di rinvio, benchØ sintetica, Ł precisa ed esaustiva e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità. Rimane esclusa, pertanto, qualsiasi nullità conseguente alla violazione del diritto di difesa.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonchØ, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ a pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.