Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 920 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 24/08/1973
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME per la ricorrente;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 178, 601 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo per mancato rinvio dell’udienza del 19/3/2021 per legittimo impedimento e per la mancata traduzi dell’imputata detenuta all’udienza del 14/5/2021, è manifestamente infondato;
che la Corte territoriale a pagina 5 ha infatti evidenziato, confermando l’ordinanza resa a suo in udienza di fronte al difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con corretti argomenti logic giuridici, come il certificato medico trasmesso la mattina dell’udienza risultasse provenient difensore privo pro tempore di mandato, privo di sottoscrizione e – nel merito – non attest attuale legittimo impedimento a partecipare all’udienza e come, pertanto, fosse stato congruam ritenuto dal giudice di primo grado inidoneo a giustificare il rinvio e comunque insuperab intempestiva (cfr. Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281964-01);
che, dunque, alla successiva udienza, all’esito della materiale ricezione dell’istanza (inolt 19:46 della vigilia dell’udienza precedente), la richiesta di rinvio era stata valutata – con alle deduzioni difensive – nei termini suindicati e dichiarata inammissibile;
che la doglianza afferente la nullità del decreto di citazione di appello per difetto di notif manifestamente infondata, vertendosi in una nullità a regime intermedio, comunque soggetta a sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 2788 e, nel caso di specie, tale nullità non è stata dedotta prima della pronuncia della sentenza di a il verbale dell’udienza del 21/05/2024 attesta comunque la rinuncia a comparire dell’imputata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per i reati contestati, è finalizzato una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 4, conferimento al mandato per l’inoltro della richiesta di risarcimento, con consegna della documenta sanitaria);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 novembre 2024
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Il Presidente