Legittimo Impedimento: Onere di Comunicazione e Sospensione della Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sul concetto di legittimo impedimento a comparire in udienza e sulle conseguenze processuali che ne derivano, in particolare riguardo alla sospensione della prescrizione. La decisione sottolinea la necessità di una comunicazione tempestiva da parte dell’imputato e distingue nettamente gli effetti del suo impedimento da quelli derivanti dall’astensione del difensore.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello, adducendo tre motivi principali. Il primo motivo si basava sull’esistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza del 24 giugno 2022, poiché in quella data si trovava agli arresti domiciliari per un’altra causa. Il secondo motivo contestava la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, sostenendo che un rinvio dell’udienza non avrebbe dovuto sospendere i termini. Infine, il terzo motivo contestava genericamente l’affermazione di responsabilità.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Legittimo Impedimento
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che lo stato di detenzione dell’imputato e la sua volontà di comparire non erano mai stati portati a conoscenza della Corte d’Appello. Non era stata presentata alcuna istanza di rinvio per l’udienza in questione, rendendo l’impedimento non rilevante ai fini processuali. In sostanza, non basta essere impediti, bisogna anche comunicarlo al giudice.
Astensione dell’Avvocato e Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che l’adesione del difensore a un’astensione collettiva dalle udienze, come quella proclamata dalle Camere Penali, non costituisce un legittimo impedimento per l’imputato. Di conseguenza, il rinvio disposto dal giudice in questi casi determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva. La Corte ha precisato che non si applica il limite massimo di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale, citando un proprio precedente (Sentenza n. 8171/2023).
Infine, il terzo motivo è stato liquidato come generico ed assertivo, poiché non conteneva una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a una contestazione generale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, l’onere della prova e della comunicazione di un impedimento a comparire grava sull’imputato. La sua semplice condizione di detenuto agli arresti domiciliari non è sufficiente se non viene formalmente rappresentata al giudice, unitamente alla volontà di presenziare. In secondo luogo, la Corte distingue nettamente le cause di rinvio: un rinvio per impedimento dell’imputato o del difensore ha effetti diversi sulla prescrizione rispetto a un rinvio causato da un’astensione collettiva della categoria forense. Quest’ultima, essendo una scelta volontaria di protesta, comporta una sospensione ‘piena’ della prescrizione per tutelare l’interesse dello Stato alla celebrazione del processo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma l’importanza per l’imputato e il suo difensore di agire con diligenza e proattività nel comunicare qualsiasi ostacolo alla partecipazione al processo. Un legittimo impedimento non comunicato è, ai fini pratici, inesistente. Inoltre, la pronuncia consolida l’orientamento secondo cui le astensioni degli avvocati, sebbene legittime forme di protesta, comportano la sospensione della prescrizione per l’intera durata del rinvio, un fattore che difensori e assistiti devono attentamente considerare nella loro strategia processuale. Il ricorso dichiarato inammissibile ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Lo stato di arresti domiciliari costituisce sempre un legittimo impedimento a comparire in udienza?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, è onere dell’imputato comunicare al giudice il proprio stato di detenzione e la sua volontà di partecipare all’udienza. In assenza di tale comunicazione, l’impedimento non può essere considerato valido ai fini processuali.
L’adesione dell’avvocato a un’astensione dalle udienze sospende la prescrizione del reato?
Sì. La Corte ha stabilito che il rinvio del processo dovuto all’adesione del difensore a un’astensione collettiva determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, senza l’applicazione del limite massimo di durata di sessanta giorni.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico ed assertivo”?
Significa che il motivo si limita a contestare la decisione in modo generale, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso con tali caratteristiche viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15803 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il legittimo impedimento a comparire all’udienza del 24 giugno 2022 per essere l’imputato a tale data ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa è manifestamente infondato, in quanto dall’esame degli atti emerge che lo stato di detenzione dell’imputato e la sua volontà di comparire in udienza non è mai stato portato a conoscenza della Corte e per l’udienza del 24 giugno 2022 neppure era stata avanzata istanza di rinvio per impedimento dell’imputato;
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l’omesso rilievo della prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (Sez. 3 – , Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284154 – 01)
ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità è del tutto generico ed assertivo, in quanto omette ogni confronto critico con la motivazione resa al riguardo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
( Il Presidente