Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 12 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, relativamente all’esecuzione della pena di mesi otto di reclusione per reati di truffa tentata e falso.
Il condannato ha proposto, avverso la descritta ordinanza, tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO,
denunciando, nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’ad 420-ter del codice di rito, vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa nullità assoluta dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio per legittim impedimento.
L’udienza del 7 giugno 2023 è stata celebrata nonostante fosse stata avanzata richiesta di rinvio per gli eventi alluvionali occorsi nella Regione EmiliaRomagna, ove il difensore ha la residenza e gli studi professionali.
L’istanza di rinvio per legittimo impedimento, secondo il Collegio, non poteva essere accolta perché generica tenuto conto che si invocavano eventi alluvionali considerati “noti” solo all’istante.
Il Tribunale ha anche rilevato che i descritti danni riguardavano lo studio del legale sito in Forlimpopoli mentre quello collegato al presente procedimento è lo studio di Forlì.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto non noti gli eventi alluvionali dedott genericamente riferiti, nonché relativi a danni lamentati rispetto allo studio “secondario” del difensore istante, mentre il collegamento del presente procedimento è con quello sito in Forlì.
Sulla notorietà degli eventi alluvionali occorsi nella Regione Emilia-Romagna dedotti dalla difesa, si rileva che si tratta di eventi avvenuti il 1° maggio 2023 e tra il 16 e il 18 maggio 2023.
Tanto che, con delibera del 4 maggio e del 23 maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini.
Pertanto, in data 10 giugno 2023 è stato stabilito con provvedimento del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri il rinvio delle udienze, fissate tra la data del 10 maggio e quella del 31 luglio 2023, davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui, almeno una delle parti, alla da del 10 maggio 2023 era residente, domiciliata, aveva sede nei territori indicati nell’ali. 1, con rinvio da disporsi in data successiva al 31 luglio 2023.
Lo studio professionale del difensore è sito in Forlì, al INDIRIZZO. L’esondazione dei fiumi ha provocato l’allagamento di molte arterie cittadine, tra 5 cui proprio il citato INDIRIZZO.
In ogni caso si sottolinea che la sede professionale situata in Forlimpopoli alla INDIRIZZO, coincide anche con la residenze’ del difensore.
Si contesta, poi, che lo studio interessato in modo incisivo dagli eventi alluvionali sia diverso da quello collegato all procedimento per il quale, peraltro, si indica, da parte del Tribunale, un indirizzo errato e, comunque, si evidenzia che la conclusione cui giunge il provvedimento impugnato è parimenti censurabile in quanto tale sede coincide con la residenza del difensore.
La norma citata è entrata in vigore il 2 giugno 2023 e non consente all’Autorità giudiziaria una verifica dei danni materiali, traumi fisici o psichici, n lascia spazio ad alcuna valutazione sull’incidenza degli eventi alluvionali rispetto al regolare svolgimento della professione.
Si contesta, quindi, la violazione dell’art 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell’alt 47 -ter ord. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della concessione della misura dell’affidamento in prova.
Il Collegio ha rigettato la richiesta ritenendo che il soggetto ha precedenti per minacce e armi, guida in stato di ebbrezza, lesioni, armi, falso, spaccio di droga ed armi, commessi fino al 2021.
Ciò senza considerare che i precedenti per minacce e guida in stato di ebbrezza risalgono al dodici anni fa, che i precedenti più recenti risalgono al 2021 e riguardano delitti di falso, condotte poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il dicembre 2008 e l’agosto del 2019, che il precedente della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, in data 8 settembre 2021, riguarda un procedimento in cui il condannato ha ammesso le proprie responsabilità e ha concordato l’applicazione di pena
Questi, peraltro, in uno dei procedimenti a suo carico ha provveduto spontaneamente a risarcire il danno della persona offesa, formulando offerta ex alt 162-ter, con assoluzione dal reato di danneggiamento.
Sarebbe stato trascurato, altresì, il comportamento tenuto dal condannato di immediata disponibilità nei confronti dei componenti dell’UEPE.
In definitiva, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto e, quindi dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumere rilievo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né può richiedersi in
positivo la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, mentre occorre valutare se il condannato ha accettato la sentenza e la sanzione irrogata, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto.
Peraltro, la motivazione è carente perché si ritiene il condannato non meritevole di alcuna misura alternativa mentre poteva essere concessa la detenzione domiciliare tenuto conto della durata della pena residua, della disponibilità di un domicilio e di un’occupazione lavorativa.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuta con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbite le ulteriori doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
1.1.Va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di sorveglianza (Sez. 5, n. 17775 del 21/02;2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01) sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (cfr. anche Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637 – 01).
1.2.Nel caso di specie l’impedimento e la conseguente richiesta di rinvio, riguardava eventi (alluvione nelle zone della regione Emilia Romagna indicate nell’Ali. 1 d. I. n. 62 del 2023) che avevano condotto alla previsione generale del rinvio dei processi per i quali almeno una delle parti si trovasse come residenza o come luogo di lavoro, in quelle zone, come del resto dedotto dalla difesa nel formulare istanza di rinvio.
Invero, l’art. 2 comma 3 del d I n. 61 del 2023, ha previsto, fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 10 maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’Ali. 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023 che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 10 maggio 2023.
Del resto, risulta che lo stesso Tribunale, proprio in accoglimento dell’eccezione difensiva, con successivo provvedimento, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza reiettiva pronunciata (cfr. provvedimento allegato in atti da parte del giudice a quo).
3.Si impone pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito in questa pronuncia l’esame del secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso in data 8 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente