Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10373 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 maggio 2024, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione resa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato, ritenuta la continuazione col reato già giudicato con sentenza della medesima Corte del 14 dicembre 2018, irrevocabile il 2 aprile 2019, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione ed euro 400 di multa. In primo grado, l’imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 260 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale. Osserva la difesa che, in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019 dinanzi al Tribunale di Pescara, si presentava istanza, ex art. 420 ter cod. proc. pen. per legittimo impedimento dell’imputato, ristretto, in data 22 marzo 2019, per altra causa. Errando nell’interpretazione e applicazione degli artt. 420 ter e 178, lett. c), del codice di rito, il Tribunale ritenne che l’imputato avrebbe dovuto attivarsi per richiedere al tribunale di sorveglianza l’autorizzazione a partecipare all’udienza.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di fornire ragioni in ordine alla determinazione della pena base e di quella da porre in continuazione.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe la censura di cui al secondo motivo.
1.1 Coglie nel segno, la difesa, a lamentare la violazione dell’art. 420 ter del codice di rito, che impone al giudice di rinviare l’udienza, anche d’ufficio, allorché risulti che l’assenza dell’imputato sia dovuta a un legittimo impedimento. Nel caso di specie, la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, fosse in condizione di restrizione per altra causa, era stata rappresentata dal difensore dell’imputato, in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019 dinanzi al Tribunale di Pescara: in tal sede, la difesa illustrava che, al suo assistito, era stata applicata,
in data 22 marzo 2019, una misura di detenzione domiciliare per espiazione di pena definitiva per altra causa. La difesa presentava, dunque, istanza, ex art. 420 ter cod. proc. pen. per legittimo impedimento dell’imputato. Dagli atti processuali (cui questa Corte ha accesso, attesa la natura processuale della censura prospettata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta peraltro che, in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019, si svolgeva attività processuale (deposizioni testimoniali), ciò che aggravava il pregiudizio correlato alla mancata comparizione dell’imputato in quell’udienza.
Ritiene, pertanto, il Collegio che i giudici di merito abbiano immotivatamente disatteso i principi posti dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 – 01, v. anche, in motivazione, parr. 11 e 11.1; corsivi aggiunti), che, per un verso, hanno parificato gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento, chiarendo che, nell’ipotesi in cui emerga dagli atti, in qualsiasi modo, la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, il giudice che procede deve attivarsi a disporre l’ordine di traduzione (oltre che il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l’udienza già fissata). Per altro verso, si è anche chiarito che, qualora «tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all’imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all’udienza. Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l’ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l’imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia. L’obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell’interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all’accertamento delle regolare costituzione delle parti; ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell’interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso sottoposto alla valutazione di questo Collegio, come già ricordato, la condizione di restrizione dell’imputato era stata portata a conoscenza del giudice d’appello entro le formalità di apertura del dibattimento, ragion per cui il Tribunale
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avrebbe dovuto procedere al rinvio dell’udienza del 24 settembre 2019 e alla traduzione dell’imputato per la nuova udienza.
Per i motivi sopra esposti, il Collegio annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 14/02/2025