Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
rilevato che, nonostante la richiesta di trattazione orale, nessuno è presente in difesa di COGNOME NOME, avendo peraltro il suo difensore AVV_NOTAIO comunicato «che non potrà essere presente alla pubblica udienza del 3 aprile 2024 per sopraggiunti ed indifferibili impegni professionali».
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2023, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 12/04/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di lesioni personali aggravate ai danni di NOME COGNOME per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; 2) confermava la condanna dello stesso NOME COGNOME per il reato di rapina impropria ai danni di NOME COGNOME; 3) rideterminava
la pena irrogata al COGNOME per quest’ultirrici reato in 2 anni di reclusione ed C 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza del 12/06/2023 della Corte d’appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 185, 420-bis e 420-ter dello stesso codice, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806-01, e n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 23460001.
Il ricorrente premette in fatto che: a) il 09/06/2023, il proprio difensore aveva inviato alla Corte d’appello di Ancona una memoria nella quale segnalava che egli era «attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari presso il SERT di Ascoli Piceno con fine pena fissato al 29 luglio 2024»; b) all’udienza del 12/06/2023, la Corte d’appello di Ancona, ritenuto l’imputato «libero, assente», emetteva la sentenza impugnata.
Ciò premesso in fatto, il COGNOME deduce che, poiché era stato comunicato alla Corte d’appello di Ancona che egli si trovava sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per altra causa in un Comune (Ascoli Piceno) diverso da quello (Ancona) in cui si celebrava il giudizio, la stessa Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la sua traduzione per l’udienza del 12/06/2023. Poiché in tale udienza egli era stato giudicato in assenza nonostante il legittimo impedimento a comparire costituito dal menzionato caso di «restrizione della libertà personale», si era determinata una nullità assoluta dell’udienza del 12/06/2023 e degli atti a essa consecutivi, compresa la sentenza impugnata. Comunque, anche qualora si volesse ritenere una nullità generale a regime intermedio della stessa udienza, tale vizio sarebbe stato tempestivamente eccepito con il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve anzitutto precisare che, non essendo stata avanzata, neppure implicitamente, istanza di rinvio della trattazione, il ricorso è stato tratt oralmente, come era stato richiesto dal ricorrente (senza che neppure tale richiesta sia stata, neppure implicitamente, revocata, ed essendo comunque la stessa irrevocabile).
L’unico motivo non è fondato.
L’affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non costituisce, perciò, di per sé, una misura restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento che dispone l’affidamento in prova può peraltro prevedere, nel novero delle prescrizioni che sono con esso adottabili, l’obbligo del condannato di soggiornare in un determinato comune (art. 47, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354), con la conseguente sussistenza, in tale specifico caso, di una restrizione della sua libertà personale.
Tale situazione, connotata dall’obbligo di non allontanarsi da un determinato comune, quando il processo sia celebrato in un altro comune, appare certamente idonea a integrare un legittimo impedimento, atteso che l’imputato, senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza, non è libero di spostarsi nel comune dove si celebra il processo (Sez. 2, n. 11265 del 27/01/2022, Ostinato, Rv. 282818-01).
Si deve tuttavia rammentare che, come è stato chiarito dalla citata sentenza COGNOME delle Sezioni unite penali, la presenza di una condizione dell’imputato, libero nel procedimento in corso, di restrizione per altra causa, qualora non emerga dagli atti processuali, deve essere comunicata al giudice che procede dall’imputato o dal suo difensore entro le formalità di apertura del dibattimento, sicché, in assenza di tale comunicazione, o della rilevabilità dagli atti processuali, della condizione di restrizione impeditiva della partecipazione al processo, «la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell’attività processuale antecedente a tale conoscenza».
Calando tali principi nel caso di specie, si deve rilevare che, secondo quanto è indicato nello stesso ricorso, nella memoria difensiva inviata, a mezzo della PEC, il 09/06/2023, dal difensore dell’imputato allla Corte d’appello di Ancona, tale difensore aveva segnalato che il COGNOME era «attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari presso i SERT di Ascoli Piceno con fine pena fissato al 29 luglio 2024».
Con tale atto, quindi, il difensore dell’imputato aveva comunicato alla Corte d’appello di Ancona soltanto che il COGNOME era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale – la quale misura, tuttavia, come si è detto, è una modalità del trattamento in regime di libertà e non costituisce, perciò, di per sé, una misura restrittiva della libertà personale tale da integrare un legittimo impedimento – ma non aveva reso edotta la stessa Corte d’appello di Ancona che, con il provvedimento che aveva disposto l’affidamento in prova, al COGNOME fosse stata anche imposta la prescrizione, meramente eventuale, di non allontanarsi dal Comune di Ascoli Piceno senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
Pertanto, in assenza della comunicazione, da parte dell’imputato o del suo difensore, e della rilevabilità dagli atti, di una condizione di restrizione della libe
tale da impedire al COGNOME di comparire all’udienza del 12/06/2023, si deve ritenere che del tutto correttamente la Corte d’appello di Ancona abbia dichiarato l’assenza del COGNOME a tale udienza e non abbia disposto l’ordine di traduzione dell’imputato per la stessa.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/04/2024.