Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40094 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40094 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CIMMINO
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penal responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città il 29/1/2016 relazione alla ricettazione di un assegno bancario ritenuto “clonato” perché frutto falsificazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
1.1. Violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione per ess proceduto in assenza dell’imputato, pur avendo il difensore evidenziato il legitti impedimento del NOME, in stato di detenzione domiciliare per altra causa. La Corte di appello infatti, aveva negato il rinvio dell’udienza del 22/2/2022 sul rilievo che la richi autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio era stata avanzata in ritardo dal NOME giudice di sorveglianza, soltanto indata 18/2/2022.
1.2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ad avvis ricorrente da ricondurre nell’ipotesi di cui all’art. 485 cod. pen. ormai depenalizzata e n quella di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorso è fondato: secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, infatti, la detenzione dell’imputato per altra c sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600, Arena). Anche più di recente le sezioni unite di questa Corte hanno riaffermato il princip senza alcuna distinzione tra detenzione carceraria o domiciliare, ribadendo, con esplicit riferimento a quest’ultima, che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari pe causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806, COGNOME).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore