Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOMENOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 26 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che ha rigettato l’opposizione ex art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. avverso il provvedimento notificato il 13 aprile 2023, con il quale era stata dichiarata non estinta la pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso del 29 gennaio 2020 e con il quale era stata applicata a NOME la misura alternativa della detenzione domiciliare per un periodo di mesi sei.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 484, 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e 24 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare l’istanza con la quale il difensore di fiducia di COGNOME aveva chiesto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, tempestivamente documentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che la previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicchè il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163).
Lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio davanti al Tribunale di sorveglianza, infatti, è disciplinato dall’art. 127 cod. proc. pen., il cui terzo comma stabilisce: «il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensor sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo».
Tale disposizione deve essere integrata dal quarto comma dello stesso art. 127 cod. proc. pen., a tenore del quale: «l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essge
sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice».
Questa disciplina normativa, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che, in materia di legittimo impedimento difensivo, prevede che il giudice «provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato ».
La disciplina dell’udienza del procedimento di sorveglianza, pertanto, deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. per. , con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove sia legittimamente impedito.
L’impedimento del difensore, nel caso di specie, è stato appositamente documentato e tempestivamente comunicato all’Autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza.
Consegue a quanto osservato che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tenere conto del legittimo impedimento del difensore, che era stato tempestivamente comunicato, cosicché si è verificata, nel giudizio, una nullità assoluta, a cui consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso il 15/02/2024