Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il 31/07/1971
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l’opposizione presentata da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 25 settembre 2024, ha dichiarato estinta, per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, la pena a lui inflitta, in relazione al periodo decorso dal 30 settembre 2020 al 30 luglio 2024, con esclusione del lasso temporale compreso tra il 31 luglio ed il 13 agosto 2023.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale per essere stato emesso il provvedimento impugnato all’esito di udienza camerale svoltasi in assenza del suo difensore di fiducia, il quale aveva tempestivamente depositato istanza di rinvio, corredata da pertinente documentazione, per concomitante impegno professionale, che il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione, designando, in sua vece, difensore di ufficio prontamente reperibile ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed in tal modo incorrendo in una tipica ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si estende al provvedimento emesso in esito all’udienza camerale irritualmente svoltasi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
NOME COGNOME ha presentato, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME opposizione avverso l’ordinanza emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 29 maggio 2024.
Il giudice procedente ha, pertanto, fissato, con dècreto del 23 luglio 2024, notificato all’interessato in pari data, l’udienza camerale per la trattazione dell’impugnazione per il 25 settembre 2024.
Il 24 luglio 2024 l’avv. NOME COGNOME ha presentato, via posta elettronica certificata, istanza diretta al differimento dell’udienza camerale dal 25 settembre 2024 in ragione del contemporaneo impegno già assunto presso la Corte di cassazione, quale unico difensore di fiducia della parte civile ricorrènte nell’ambito di distinto procedimento penale, nel cui interesse, peraltro, egli ave v a già richiesto,
in data 8 luglio 2024, la celebrazione dell’udienza in forma pubblica anziché cartolare.
Con il medesimo atto, il legale ha rappresentato l’impossibilità – legata alla natura fiduciaria ed esclusiva del mandato conferitogli da entrambi gli assistiti ed alla rilevanza e delicatezza delle questioni da trattare in ciascuno dei procedimenti – di designare sostituti processuali, oltre che, ovviamente, di raggiungere, nelle medesime ore, sia Roma che Ancona, separate da centinaia di chilometri.
L’istanza, quantunque ritualmente e tempestivamente trasmessa al Tribunale di sorveglianza, non è stata, tuttavia, esaminata da quel collegio che, all’udienza camerale del 25 settembre 2024, preso atto dell’assenza dell’avv. NOME COGNOME ha nominato un difensore di ufficio e, raccolte le conclusioni delle parti, ha riservato la decisione, successivamente determinandosi in senso sfavorevole all’opponente.
Ciò posto, occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «La previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima» (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, COGNOME, Rv. 281284 – 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME Rv. 279725 – 01).
Tanto, ovviamente, a condizione che l’impedimento del difensore sia prontamente comunicato, a tal fine l’istante potendosi avvalere di qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, giacché tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281191 – 01).
Nel caso di specie, si è, quindi, al cospetto di una richiesta di differimento che: prima facie, non appare defatigatoria né manifestamente infondata; è stata presentata subito dopo la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e con grande anticipo rispetto alla sua celebrazione; risulta, per di più, corredata da documentazione in ordine alla contemporaneità degli impegni ed alla natura e gravosità di quello precedentemente assunto, tale da consentire senz’altro al destinatario di verificare se, nel caso concreto, ricorressero o meno le condizioni per disporre il sollecitato rinvio.
Il difensore impedito, peraltro, aveva debitamente indicato, in ossequio alla vigente normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza di egittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905 – 01), le ragioni
che, dal suo punto di vista, gli precludevano di avvalersi dell’ausilio di un sostituto e che il giudice aveva, di conseguenza, la possibilità di apprezzare.
Posto che, come sopra segnalato, dal verbale dell’udienza non risulta che il Tribunale di sorveglianza abbia preso atto dell’istanza – sulla quale, pertanto, ha omesso di pronunciarsi – e che l’udienza è stata conseguentemente tenuta in assenza del difensore di fiducia, deve, quindi, ritenersi che la riscontrata omissione si è tradotta in un vulnus alle prerogative del difensore (e, suo tramite, dell’assistito) tanto significativo e radicale da fondare la proposta eccezione di nullità.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso il 16/01/2025.