Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22099 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Cina il 02/02/1977
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia del 1 ottobre 2018, irrevocabile il 18 febbraio 2019, che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 291-bis d. n. n. 43 – del 1973, perché presentata in difetto di procura speciale e, comunque, perché tardiva.
Avverso l’indicata ordinanza, il condannato, per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-ter, comma 5, 178, comma 1, lett. c), e 189, comma 1, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di merito non ha esaminato la richiesta, tempestivamente depositata il 17 gennaio 2025 e allegata al ricorso, di differimento dell’udienza del 30 gennaio 2025 per legittimo impedimento del difensore medesimo, impegnato in un processo davanti alla Corte d’assise di Firenze quale difensore di fiducia di un imputato detenuto, come ampiamente documentato, ciò che determina una nullità assoluta dell’udienza, che travolge l’ordinanza impugnata.
2.2. Con un secondo motivo, eccepisce dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 122 cod. proc. pen. Espone il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, i riferimenti indicati nella nomina allegata alla richiesta di rescissione del giudicato non lasciano dubbi sul procedimento penale cui la procura speciale fa riferimento, anche considerando che è essa è stata rilasciata in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza, sicché l’unica attività difensiva esperibile, quell indicate sotto la dicitura “procura speciale”, era quella di “avanzare richiesta di rescissione di giudicato ex art 629-bis c.p.p.”
2.3. Con un terzo motivo, lamenta dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 629-bis cod. proc. pen. e 13 d.P.R. n. 394 del 199. Argomenta il difensore che lo Zheng venne a conoscenza delle sentenze emesse nei suoi confronti solamente il 16 luglio 2024, quando ritirò copia del certificato del casellario giudiziale, come si evince dalla data di emissione della marca da bollo apposta sul certificato medesimo, e considerando che, come emerge dall’art. 13 d.P.R. n. 394 del 199, chi chiede il rinnovo del permesso di
soggiorno non è tenuto a consegnare, unitamente alla richiesta, il certificato del casellario giudiziale, né la circostanza che l’interessato sia venuto a conoscenza delle sentenze di condanna risulta dalla nota della questura di Prato del 17 gennaio 2025, da cui emerge solamente che lo COGNOME aveva rinnovato con regolarità il permesso di soggiorno, senza dare atto di alcuna produzione, da parte del richiedente, del certificato in questione, circostanza che è frutto di un mera supposizione, e considerando ancora che, con riferimento all’altra sentenza di condanna indicata nel casellario, la Corte di appello di Roma ha accolto l’istanza di rescissione del giudicato, che era stata presentata contestualmente a quella dichiarata inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con evidente assorbimento dei motivi ulteriori, stante la natura processuale della questione dedotta.
In primo luogo si osserva che l’orientamento più risalente, pur avallato da alcune pronunce, oramai datate, delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, dep. 27/06/1998, COGNOME, Rv. 210795; Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, dep. 22/09/2006, COGNOME, Rv. 234146), secondo cui il disposto di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., in forza del quale il legittimo impedimen del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., è stato progressivamente superato da un indirizzo interpretativo più recente – in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina di cui all’art. 127 cod proc. pen., anche alla luce dei principi contenuti nella CEDU, come interpretati dalla Corte EDU – indirizzo in forza del quale è stata estesa la rilevanza del legittimo impedimento anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, qualora sia stata espressa la volontà di partecipare.
L’orientamento ermeneutico secondo il quale il disposto dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen. annette rilievo al legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio per un verso elide ogni dubbio di costituzionalità, risultando pienamente conforme al dettato degli artt. 24 e 111 Cost., per altro verso è imposto per ragioni di ordine logico-sistematico.
A tal proposito, giova richiamare Sez. U NOME COGNOME (n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267748), la quale ha ammesso la rilevanza del legittimo impedimento del difensore nel giudizio camerale d’appello, rilevando che la Corte EDU ha, più volte, sottolineato la necessità di assicurare all’imputato, nell’ottica delineata dall’art. 6 CEDU, un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale.
Le Sezioni unite hanno quindi sottolineato che il richiamo effettuato dall’art. 599, comma 1, cod. proc. pen. all’art. 127, comma 3, cod. proc. pen. – a norma del quale i difensori sono sentiti “se compaiono” -, riconosce il diritto de difensore di perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore, pur facoltativa, costituisce estrinsecazione della facoltà di scelta se comparire o meno.
La decisione del difensore di comparire all’udienza camerale, inserendosi nel contesto di una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da una forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza; ne deriverebbe, altrimenti, una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, che sono del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale.
Non può non rilevarsi la forza espansiva dei principi enucleabili dall’indicata pronuncia delle Sezioni Unite, che nulla autorizza a circoscrivere alla problematica afferente al giudizio camerale d’appello, essendo essi fondati su una corretta interpretazione del disposto dell’art. 127 cod. proc. pen., evidentemente estendibile a tutti i procedimenti camerali.
Sotto tale ultimo aspetto, quindi, deve rilevarsi come l’impianto argomentativo delle Sezioni Unite NOME COGNOME induce a orientarsi nel senso di escludere che l’esercizio del diritto di difesa, nell’ambito de procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 cod. proc. pen., possa sopportare limitazioni con specifico riferimento al diritto del soggetto ad essere assistito dal difensore da lui nominato.
D’altronde, l’opzione ermeneutica secondo cui il legittimo impedimento esplica la propria rilevanza anche nei giudizi camerali non incontra alcun ostacolo di ordine testuale; la formulazione dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui i difensori sono sentiti “se compaiono”, non preclude certamente ma, anzi, favorisce, l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore è facoltativa, ma il difensore ha comunque il diritto di comparire.
Pertanto, ove il difensore non compaia, senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz’altro corso, senza che la mancata comparizione del difensore determini l’obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., né alcun’altra conseguenza processuale; laddove, invece, il difensore rappresenti tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto a valutare le ragioni addotte nell’istanza e, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre il differimento.
Una conclusione del genere trova ulteriore conferma nelle giurisprudenza della Corte, la quale che sottolineato come l’art. 6, § 3, lett. c), EDU racchiuda i diritto ad un’assistenza legale concreta ed effettiva (Dayanan c. Turchia, n. 7377/03, 13 ottobre 2009, secondo cui l’equità del procedimento è garantita allorché all’imputato siano garantiti tutti i profili di esplicazione del d all’assistenza legale).
Inoltre, come affermato dalla Corte EDU, ogni persona destinataria di un’accusa formale ha diritto alle garanzie di cui all’art. 6, § 3, lett. c), in stato e grado del procedimento (Innbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993; Salduz c. Turchia, GC, n. 36391/02); in particolare, il principio del contraddittorio e il principio della parità delle armi, strettamente collegati tra loro, so componenti fondamentali del concetto di “equo processo”; essi richiedono un “giusto equilibrio” tra le parti, per cui a ciascuna parte deve essere concessa una ragionevole opportunità di trattare il proprio caso in condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto al suo o ai suoi avversari (CEDU, Sez. 5, 3allow c. Norvegia del 02/12/2021).
E’ dunque condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale, segnatamente attraverso il vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, di ogni risultanza acquisi appare perciò assai arduo sostenere che, laddove si assuma che il legittimo impedimento a comparire del difensore sia irrilevante, il contraddittorio possa non ritenersi vulnerato.
Alle luce di tale ricostruzione, si è conseguentemente affermato che la previsione di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione nel procedimento camerale di sorveglianza (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343-01; in senso conforme, ex multis, cfr. Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279725 – 01; Sez. 1; n. 21348 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279460 –
01), nel procedimento d’appello avverso i provvedimenti de libertat . -e (Sez. 5, n. 30566 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283428 – 01), compresi i provvedimenti cautelari reali (Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284095 01), e nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un’istanza di ricusazione (Sez. 1, n. 321 del 29/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287443 – 01), con la conseguenza che, nelle ipotesi dinanzi indicate, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza camerale.
Per evidente identità di ratio, i principi dinanzi indicati non possono non ritenersi applicabili anche nella vicenda qui al vaglio.
Deve perciò affermarsi che la previsione di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento relativo alla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza camerale.
Ciò chiarito, occorre ora verificare se, nel caso di specie, il difensore abbia dedotto in modo adeguato elementi per ritenere superata la prova di resistenza, ossia che, se l’istanza di rinvio per legittimo impedimento fosse stata valutata, la Corte d’appello avrebbe dovuto accoglierla.
7.1. Al proposito, le Sezioni Unite hanno costantemente predicato che, quali condizioni di ammissibilità dell’istanza di differimento dell’udienza per contemporaneo impegno professionale, il difensore ha il dovere di: a) prospettare l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indicare specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresentare l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresentare l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109).
7.2. Nel caso di specie, ricorrono i requisiti dinanzi indicati, posto che difensore, come emerge dall’istanza di rinvio inviata alla Corte di appello di Roma il 27 gennaio 2025, con un congruo anticipo ha rappresentato la sussistenza di un concomitante impegno professionale dinanzi alla Corte d’assise di Firenze, quale unico difensore di fiducia di un imputato detenuto, esponendo
che, nell’udienza del 30 gennaio 2025, sarebbero stati sentiti i testi e i consulenti della difesa, e che, nei procedimenti in esame, stante la delicatezza delle
questioni trattate, egli non aveva la possibilità di nominare un sostituto.
8. Per i motivi indicati, deve perciò ritenersi che la mancata disamina dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento abbia determinato la nullità
dell’udienza camerale del 30 gennaio 2025, che, conseguentemente, travolge l’ordinanza impugnata, la quale deve perciò essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/05/2025.