Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
Sul ricorso proposto da:
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SENTENZA
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PUGLIESE NOMECOGNOME nato a Torre Annunziata il 26/01/1989
avverso la sentenza emessa il 16/04/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/04/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 10/06/2022, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 6 I. n. 401 del 1989.
Ricorre per cassazione il PUGLIESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata, determinata dalla omessa valutazione, da parte della Corte procedente, della documentata istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale trasmessa dal difensore il giorno prima
dell’udienza che ha definito il giudizio in appello, subito dopo aver ricevuto la notifica relativa al diverso impegno.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, evidenziando la correttezza della trasmissione per via telematica dell’istanza, la documentazione dell’impegno incompatibile con l’udienza dinanzi alla Corte d’Appello, nonché la nullità assoluta derivante dalla mancata assistenza del difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, è stato costantemente affermato che «in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285301 – 01).
Tale situazione si riscontra nella fattispecie in esame, in cui la difesa ha documentato il proprio tempestivo invio alla Corte d’Appello dell’istanza di differimento dell’udienza, motivata dal concorrente impegno professionale in altra sede (relativo alla necessaria partecipazione agli accertamenti tecnici di carattere irripetibile disposti in altro procedimento), e dalla impossibilità di nominare un proprio sostituto (cfr. la documentazione allegata all’odierno ricorso).
Tale istanza non risulta essere stata esaminata dalla Corte procedente, con conseguente nullità della sentenza pronunciata – previa nomina di un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – all’udienza in cui il difensore non è comparso per le ragioni sopra indicate (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24 gennaio 2025