Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7070 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7070  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Presidente –
DOMENICO FIORDALISI NOME CENTONZE
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
 Il  Tribunale  di  Trapani,  in  composizione  monocratica,  ha  revocato  il  beneficio  della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a NOME COGNOME, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 09/02/2021, passata in giudicato il 27/02/2021.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 420ter cod. proc. pen. Rappresenta la difesa come l’udienza sia stata celebrata – previa nomina di un difensore d’ufficio prontamente reperibile – nonostante il difensore di fiducia del condannato avesse chiesto rinvio, in ragione di un concomitante impedimento professionale; si Ł ritenuta non indispensabile, dunque, la presenza del difensore di fiducia, stante la natura camerale dell’udienza. In tal modo, Ł stato violato il diritto alla difesa, che Ł inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte espositiva, Ł stata disattesa – nel corso dell’udienza camerale,
convocata per la discussione del suddetto incidente di esecuzione – una istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale, presentata dal difensore di fiducia di NOME COGNOME; la decisione reiettiva Ł stata assunta dal Tribunale, sul presupposto della non indispensabilità della presenza del difensore stesso, all’udienza camerale fissata in executivis .
Tale assunto, però, contrasta con il piø recente – e ormai del tutto consolidato – orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità; questa Corte, infatti, ha fissato il seguente principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità: ‹‹L’art. 420ter , comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicchØ il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza›› (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020. dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; negli stessi termini si Ł espressa anche Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01, pronunciata con riferimento al procedimento di sorveglianza). A tale regola interpretativa non si Ł attenuto il Tribunale di Trapani.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME