Legittimo impedimento difensore: quando il ricorso è troppo generico
Il legittimo impedimento del difensore rappresenta una delle garanzie fondamentali del diritto di difesa. Tuttavia, la sua sola esistenza non è sufficiente a giustificare un rinvio d’udienza, né a fondare un ricorso per Cassazione in caso di diniego. Un’ordinanza recente della Suprema Corte (n. 732/2024) ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi. Vediamo come la genericità di un ricorso possa condurre alla sua inammissibilità, con conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Durante il giudizio di secondo grado, che si svolgeva con rito cartolare (ovvero basato su atti scritti), il difensore dell’imputato aveva presentato una richiesta di rinvio. La ragione addotta era un legittimo impedimento del difensore, dovuto a concorrenti impegni professionali.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, procedendo con il giudizio. L’imputato, tramite il suo legale, ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della fondatezza o meno del legittimo impedimento originario, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’onere di specificità del legittimo impedimento difensore
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo gli Ermellini, i motivi addotti erano costituiti da “doglianze in ogni caso generiche”.
La Corte ha chiarito che non è sufficiente, in sede di legittimità, limitarsi a criticare la decisione della Corte d’Appello di non concedere il rinvio. Era onere specifico del ricorrente illustrare in modo dettagliato le ragioni per cui l’istanza avrebbe dovuto essere accolta. In altre parole, il ricorso doveva spiegare perché la valutazione del giudice di merito fosse errata, fornendo tutti gli elementi necessari alla Corte di Cassazione per comprendere la fondatezza della richiesta.
Questo orientamento si allinea a un principio consolidato, richiamato esplicitamente nella sentenza, stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 4909 del 2015, Torchio). Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dell’istanza di rinvio, ma deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per i professionisti legali. Quando si impugna un provvedimento che nega un rinvio per legittimo impedimento del difensore, non basta affermare l’esistenza dell’impedimento. È indispensabile costruire un motivo di ricorso che attacchi specificamente la logica giuridica della decisione del giudice inferiore. Bisogna dimostrare perché quella decisione è stata illegittima o immotivata, sulla base delle circostanze concrete. La genericità, come dimostra questo caso, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di spese per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché la Corte d’Appello avesse sbagliato a negare il rinvio, limitandosi a lamentare la decisione.
Cosa doveva fare il ricorrente per evitare l’inammissibilità?
Il ricorrente aveva l’onere di illustrare dettagliatamente nel ricorso le ragioni per cui la sua istanza di rinvio per legittimo impedimento era fondata e perché la decisione della Corte d’Appello di respingerla era errata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RAGUSA il 12/11/1985
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso generiche, in quanto al di là della motivazione che ha portato la Corte di appello a respingere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore a comparire per concorrenti’ impegni professionali (rito cartolare), era onere del ricorrente illustrare in questa sede le ragioni per cui tale istanza andasse accolta (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023