Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME DATA nato il 18/06/1983
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, resa in data 04/12/2024, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, respinta l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di NOME COGNOME ha, nel merito, rigettato le richieste di ammissione a misure alternative alla detenzione, formulate dal condannato, libero in sospensione, in relazione alla residua pena di anni 1 e giorni 27 di reclusione, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Salerno del 09/07/2019.
A fondamento del provvedimento, il Tribunale evidenziava come, dalla relazione UEPE di Salerno del 28/08/2024, fosse emersa l’impossibilità di effettuare un incontro ai fini dell’espletamento dell’indagine socio familiare, per irreperibilità del prevenuto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Data COGNOME, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando i seguenti motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 666 comma 5, 678 comma 2 cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 47 e 13 ord. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale assunto la decisione senza acquisire la relazione di sintesi e l’indagine socio familiare; la presunta irreperibilità del condannato sarebbe derivata da un errore in cui è incorso l’ufficio UEPE prima ed il Tribunale di sorveglianza successivamente, sulla base dell’erroneo presupposto che il richiedente fosse un soggetto di sesso femminile, anziché maschile.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell’art. 484 cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, avanzata dal difensore del condannato.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È da disattendere il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l’impugnato provvedimento per avere il Tribunale respinto l’istanza del condannato in difetto della relazione di sintesi socio-famigliare a cura dell’UEPE, rilevando come
la stessa non fosse stata predisposta per un errore sul genere del condannato, non rinvenuto nel domicilio indicato sulla base dell’erroneo presupposto che il richiedente fosse un soggetto di sesso femminile, anziché maschile
Trattasi di assunto congetturale e indimostrato, atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, e dagli atti in esso richiamati, l’UEPE di Salerno attestava come il condannato (sia pure erroneamente indicato come avente genere femminile) fosse sconosciuto all’indirizzo indicato nell’istanza di misura alternativa e che gli accertamenti anagrafici (in relazione ai quali all’evidenza l’errore sul genere non potevano avete alcuna rilevanza) non risultasse neppure residente nel territorio salernitano.
3. GLYPH Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Corretta risulta la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza di Salerno al fine di rigettare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova avanzata da Data COGNOME.
È fuori dubbio che, secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Rv. 275329; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019; Rv. 277310; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Rv. 279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281058; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv, 281191; Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Rv. 283163).
Va anche osservato che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio, proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322).
Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato l’istanza di rinvio, pervenendo ad un motivato rigetto, dopo avere operato un bilanciamento, e valutato la prevalenza del presente procedimento per la sua risalenza e per l’assenza di urgenza in quello sopravvenuto. Con tali argomenti, peraltro, il ricorrente non si confronta, limitandosi a ribadire l’impossibilità di una sostituzione con altro legale.
Pertanto, poiché la motivazione del rigetto adottata dal Tribunale di sorveglianza risulta congrua, non è censurabile in sede di legittimità la decisione di
non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del Tsaava (Sez. 2, n.
36879 del 31/03/2017, Rv. 271167 – 01).
4. GLYPH
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente