Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4782  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
NOME nata a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo.
La ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, in relazione al disposto dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., unitamente alla manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto legittim l’ordinanza emessa il 22 novembre 2022 dal Tribunale di Brescia, anch’essa impugnata con il ricorso, con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza Per legittimo impedimento dell’unico difensore, presentata in ragione di concomitanti impegni professionali.
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dalla richiesta del difensore, tempestivamente proposta, si evinceva chiaramente che le altre udienze nelle quali egli era impegnato erano state fissate precedentemente a quella del 24 novembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore hanno depositato conclusioni scritte.
 Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato.
Va ricordato, in primo luogo, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912-
01; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263395-01).
Il ricorrente, esprimendo le proprie doglianze solo sui tempi di fissazione delle udienze nei diversi processi, ha obliterato il primo e assorbente rilievo della Corte di appello circa la intempestività della richiesta di rinvio, in ordine all quale non vi era alcuno specifico onere di motivazione, discendendo la tardività della stessa dal dato obiettivo costituito dalla sua presentazione appena due giorni prima dell’udienza fissata per la discussione.
Dalla ricostruzione delle vicende processuali esposta dallo stesso ricorrente risulta chiaro come il difensore da molto tempo prima di tale ultima udienza fosse venuto a conoscenza dei rinvii disposti per il medesimo giorno negli altri processi.
Ciononostante, egli presentò la richiesta di rinvio solo due giorni prima, senza prospettare «l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni», prima condizione necessaria affinché una istanza di differimento sia ritenuta ammissibile, in quanto – come rimarcato dalle Sezioni Unite nella sentenza Torchio – deve «ritenersi particolarmente pregnante l’obbligo per il difensore di prospettare al giudice al quale si chiede il rinvio, co assoluta tempestività, il proprio impedimento (appunto, “appena conosciuta” la contemporaneità dei diversi impegni): e ciò, al fine di poter consentire al giudice stesso di individuare la data della nuova udienza (in caso di accoglimento dell’istanza di differimento) anche in relazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, e far sì che l’eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie».
Peraltro, nell’ordinanza del 22 novembre 2022 il Tribunale di Brescia aveva respinto l’istanza di rinvio anche sul rilievo della omessa indicazione di “ragioni idonee al mancato reperimento di sostituto processuale” (della quale è onerato il difensore – come detto – in relazione sia al processo a cui intende partecipare sia a quello di cui chiede il rinvio), con argomentazione ignorata nell’atto di appello e nel ricorso.
Va sul punto ribadito che non osta alla nomina di un sostituto neppure la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato, perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista una insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2024.